Azioni positive per l'imprenditorialità femminile


LEGGE 25 FEBBRAIO 1992, N. 215
Azioni positive per l'imprenditorialità femminile

FONTI NORMATIVE
Legge 25/2/1992, n. 215 G.U. 7/03/1992, n. 56

 

AREE AMMISSIBILI

  • Zone in deroga all'art. 87.3.c) del Trattato di Roma

  • Altre zone

SOGGETTI BENEFICIARI

  • imprese individuali il cui titolare è donna

  • società di persone e cooperative la cui partecipazione femminile non è inferiore al 60% della compagine sociale

  • società di capitali i cui 2/3 delle quote di capitale sono detenute da donne

  • Per tutti i beneficiari è richiesto il requisito di piccola impresa

SETTORI AMMISSIBILI

  • Settore industria

  • Settore commercio, turismo, servizi

  • Settore agricoltura

INIZIATIVE AMMISSIBILI

  • avvio di nuove attività

  • acquisto di attività preesistenti, mediante rilevamento o affitto per almeno 5 anni.

  • progetti aziendali innovativi, connessi alla qualificazione e

  • innovazione di prodotto tecnologica e/o organizzativa

  • acquisizione di servizi reali, destinati all'aumento di produttività, all'innovazione, alla ricerca di nuovi mercati, sviluppo sistemi di qualità, tecniche di produzione

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