Dal 1 al 31 agosto sarà in atto la sospensione feriale dei termini processuali del contenzioso con l’Amministrazione finanziaria.
Tale sospensione si si applica:
- ai ricorsi e gli appelli dinanzi alle Commissioni tributarie;
- alla mediazione tributaria;
- agli istituti deflativi del contenzioso.
- al pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli (automatizzati e formali),
- per la liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata;
- alla trasmissione dei documenti e delle informazioni richieste ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate (questionari; richieste documenti; ecc.).