OBBLIGO DI PUBBLICITA' DEL BENEFICIO

 

La tua impresa o associazione ha ricevuto contributi pubblici nel corso del 2020 per un importo complessivo superiore ad euro 10.000?

 

E' ALLORA SOGGETTA ALL'OBBLIGO DI PUBBLICITA' DEL BENEFICIO.

 

Ai sensi della legge 124/2017, articolo 1, commi 125-129, come da ultimo modificato con D.L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019, le IMPRESE e le ASSOCIAZIONI beneficiarie di EROGAZIONI PUBBLICHE devono dichiararne l’esistenza con le seguenti possibili modalità:

 

1.            nella nota integrativa del bilancio

2.            ove non tenute alla redazione della stessa, sul proprio sito internet

3.            in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza

 

L'informazione deve essere pubblicata entro il 30 giugno di ogni anno dell'anno successivo a quello in cui le erogazioni sono state percepite

Le informazioni da pubblicare prevedono nel dettaglio:

•             denominazione e codice fiscale del beneficiario

•             denominazione del soggetto erogante

•             somma incassata per ogni singolo rapporto

•             data di incasso

•             causale

 

L’inosservanza dell’obbligo di cui sopra comporterà una sanzione pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro oltre all’adempimento agli obblighi di pubblicazione.

 

Per richiedere il servizio (riservato agli associati Confcommercio in regola con il versamento della quota associativa) si prega di contattare la mail info@confcommerciotrieste.it