DL PNRR TER - ALTRE DISPOSIZIONI

ALTRE DISPOSIZIONI

1. Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi (art. 14, comma 1)

La disposizione individua misure volte alla semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC nonché in materia di procedimenti amministrativi.

In particolare, vengono apportate le seguenti modifiche al decreto-legge n. 77 del 2021:

a) viene inserito il comma 3-bis all’articolo 9, prevedendo che i controlli di legalità e amministrativo-contabili sugli atti, contratti e provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazione per l’attuazione degli interventi del PNRR, siano espletati quando il contratto è divenuto efficace con la stipulazione e nei casi di esecuzione anticipata;

b) viene inserito il comma 6-quinquies all’articolo 10 stabilendo che gli atti normativi o provvedimenti attuativi dei piani e dei programmi riguardo le procedure di affidamento ed, in particolare, di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell’Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, sottoposti al parere della Conferenza Stato, sono adottati qualora il parere non sia reso entro il termine di venti giorni.

 

2. Ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione (art. 36)

La disposizione estende la facoltà alle persone fisiche che stanno in giudizio personalmente (che non operano professionalmente quali soggetti “abilitati esterni”) per i procedimenti civili di volontaria giurisdizione, di depositare in modalità telematica gli atti processuali ed i documenti. Tale deposito si considera così perfezionato.

Gli atti processuali e i documenti depositati nella modalità sopra indicata, sono trasmessi all’indirizzo di pec dell’ufficio giudiziario destinatario messo a disposizione dal Ministero della giustizia a tale scopo.

Nel caso in cui, la parte si avvale del portale per il deposito telematico ed il cui indirizzo pec non risulta da pubblici elenchi, può manifestare la volontà di ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento tramite il portale stesso.

Il Ministero della Giustizia con uno o più decreti di natura non regolamentare, previa verifica, individua i procedimenti e gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni sopra descritte.