Si forniscono di seguito alcune indicazioni sulle misure introdotte in materia di credito con il Decreto "Cura Italia"
In caso di necessità di chiarimenti o di assistenza per la compilazione di eventuali richieste si invita a prendere contatto con la struttura preferibilmente dalle 8 alle 13 al numero 040.7707366-369 o a mezzo mail agli indirizzi stampa@confcommerciotrieste.it o info@confcommerciotrieste.it.
FONDO CENTRALE GARANZIA PMI
Per 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto vengono applicate le seguenti misure
la garanzia viene concessa a titolo gratuito
ammessi a garanzia finanziamenti per la rinegoziazione del debito purchè tali finanziamenti prevedano credito aggiuntivo
estensione automatica della garanzia del Fondo per le operazioni per le quali è stata richiesta la sospensione del pagamento delle rate
per investimenti immobiliari nel settore turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo > 500 mila € la garanzia del fondo è cumulabile con altre forme di garanzia
ammissibili a garanzia gratuita persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni (partite IVA).
MICROCREDITO
Gli operatori di microcredito classificati come MPMI beneficiano gratuitamente della garanzia fino all’80% del finanziamento. Per le nuove imprese non è prevista la valutazione del merito creditizio. L’importo di microcredito viene aumentato dal 25 mila € a 40 mila €.
FONDO SOLIDARIETÀ MUTUI PRIMA CASA
Per 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto la possibilità di sospendere il pagamento delle rate dei mutui per l'acquisto per la prima casa viene estesa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertificano un calo di fatturato almeno del 33% tra il 21/02/20 e l’entrata in vigore del decreto rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre del 2019. Non è necessaria la presentazione ISEE.
MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE MPMI
Le imprese danneggiate dall’epidemia COVID-19 in relazione alle esposizioni debitorie in essere con gli istituti di credito sono previste le seguenti misure:
le aperture di credito a revoca esistenti prima del 29/02/2020 non possono essere revocate in tutto o in parte fino al 30/09/2020
i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30/09/2020 sono prorogati fino a tale data alle medesime condizioni
per i finanziamenti a rimborso rateale in scadenza prima del 30/09/2020 viene sospeso il pagamento delle rate o dei canoni di leasing fino a tale data senza maggiori oneri per ambo le parti.
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