MODIFICHE AL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO:
Ai sensi dell'art.19, D.Lgs n. 81/2015, così come modificato dall'art. 24, D.L. n. 48/2023, al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;
- in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
- in sostituzione di altri lavoratori
Ora, il comma 4-bis, art. 18, della Legge n.18/2024 proroga il termine di cui alla lettera b) del citato art. 19, al 31 dicembre 2024
Per maggiori informazioni: info@confcommerciotrieste.it