Novità fiscali dal 29 luglio al 30 agosto 2019

Rassegna dei documenti di prassi emanati dall'Agenzia delle Entrate e dal Dipartimento delle finanze (MEF) e dei provvedimenti legislativi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante all'acquirente delle unità immobiliari (c.d. SISMABONUS ACQUISTI). Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di risparmio energetico con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019

Con il Provvedimento del 31 luglio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità attuative delle disposizioni relative agli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico.

Al riguardo, si ricorda che i soggetti beneficiari delle detrazioni per interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo.

In entrambi i casi, il fornitore che ha effettuato gli interventi può cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi; rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Pertanto, con il provvedimento in esame, vengono stabilite le modalità e i termini per consentire ai soggetti beneficiari delle suddette detrazioni, d'intesa con il fornitore, di comunicare all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione per usufruire dello sconto, in luogo della detrazione.

In particolare, è previsto che, per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari, la comunicazione dell'esercizio dell'opzione è effettuata dal soggetto avente diritto alla detrazione, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, oppure presentando agli uffici dell'Agenzia delle entrate l'apposito modulo approvato con il provvedimento medesimo.

Invece, per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, il provvedimento stabilisce che la comunicazione dell'opzione è effettuata dall'amministratore di condominio, mediante il flusso informativo utilizzato per trasmettere i dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Il provvedimento, disciplina, altresì, le modalità e i termini con i quali il fornitore può recuperare lo sconto praticato, come credito d'imposta compensabile tramite modello F24, oppure cedere il credito medesimo a soggetti terzi. Il soggetto che ha esercitato l'opzione, analogamente a quanto avviene in caso di cessione delle detrazioni spettanti per gli interventi in parola, esegue il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale, dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

 

Termini e modalità di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l'uso di una interfaccia elettronica – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019

Con il Provvedimento del 31 luglio 2019, l'Agenzia delle Entrate individua le modalità e i termini attraverso i quali i soggetti, che utilizzano interfacce elettroniche per facilitare le vendite a distanza tra fornitori e acquirenti, comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati commerciali dei fornitori.

Come noto, l'articolo 13, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, stabilisce che il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi), le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea è tenuto a trasmettere, entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore i seguenti dati:

  • la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica;
  • il numero totale delle unità vendute in Italia;
  • a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.
Il soggetto in questione è considerato debitore d'imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i predetti dati, presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l'imposta è stata assolta dal fornitore.

In particolare, se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, importati da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a euro 150, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto detti beni. Analogamente, se un soggetto passivo facilita, sempre tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, le cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, effettuate nell'Unione europea da un soggetto passivo non stabilito nell'Unione europea a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.

 

Proroga dei versamenti. Nuovi criteri di rateizzazione – Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 71 del 1° agosto 2019

Con la Risoluzione n. 71 del 1° agosto 2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di versamento delle somme emergenti dalla dichiarazioni annuali, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, i cui termini sono stati prorogati, per effetto delle disposizioni del cd. "Decreto Crescita", al 30 settembre 2019.

Al riguardo, viene precisato che, per termini dei versamenti che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, deve intendersi il termine del 30 giugno per il versamento del saldo e del primo acconto per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, ovvero i termini di versamento che scadono in detto arco temporale per i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

La Risoluzione riassume, quindi, i termini di versamento in parola, come di seguito indicati:

1. nel caso di versamento in unica soluzione, per tutti i soggetti che hanno beneficiato della proroga - titolari o non titolari di partita IVA:

i.   entro il 30 settembre 2019;

ii.  entro il 30 ottobre 2019, con la maggiorazione dello 0,40 per cento;

 

2. nel caso di versamento rateizzato, invece, per i soggetti titolari di partita IVA:

i.   entro il 30 settembre 2019 la prima rata, senza interessi;

ii.  entro il 16 ottobre 2019 la seconda rata, con interessi;

iii. entro il 18 novembre 2019 la terza rata, con interessi.

iv. entro il 30 ottobre 2019 la prima rata, con la maggiorazione dello 0,40 e senza interessi;

v.  entro il 18 novembre 2019 la seconda rata, con la maggiorazione dello 0,40 e gli

interessi;

Per i soggetti non titolari di partita IVA che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR:

    i.   entro il 30 settembre 2019, la prima rata, senza interessi;

ii.  entro il 31 ottobre 2019, la seconda rata, con interessi;

iii. entro il 2 dicembre 2019, la terza rata, con interessi.

iv. entro il 30 ottobre 2019 la prima rata, con la maggiorazione dello 0,40 e senza interessi;

v.  entro il 31 ottobre, la seconda rata, con la maggiorazione dello 0,40 e senza interessi;

vi. entro il 2 dicembre, la terza rata, con la maggiorazione dello 0,40 e gli interessi.

Resta ferma la facoltà di versare, prima del 30 settembre 2019, le somme dovute avvalendosi degli ordinari piani di rateazione, vale a dire senza beneficiare della proroga in commento.

In tale ipotesi vanno versate, entro il 30 settembre 2019:

-   le prime quattro rate, senza interessi;

-   qualora ci si avvalga del beneficio di cui al citato articolo 17, comma 2, del d.P.R. n. 435

del 2001, le prime tre rate, senza maggiorazione ed interessi.

In tutti i casi è, comunque, necessario dare evidenza, nella delega di pagamento, del numero di rata versata.

Qualora, invece, entro il termine del 30 settembre 2019, si effettuino più versamenti con scadenze ed importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione), resta fermo l'obbligo di versare la differenza dovuta a saldo, al più tardi, entro il 30 settembre 2019, senza interessi.

 

Chiarimenti in merito alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri - Principio di diritto n. 21 dell'Agenzia delle Entrate del 1° agosto 2019

Con il Principio di diritto n. 21 del 1° agosto 2019, l'Agenzia delle Entrate offre dei chiarimenti in merito alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri che, dal 1° luglio 2019, riguarda coloro che hanno un volume d'affari superiore a 400.000 euro annui mentre, a decorrere dal 1° gennaio 2020, riguarderà tutti i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto e i soggetti ad essi assimilati.

Viene chiarito, quindi, che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante il rilascio di scontrino o ricevuta fiscali. Nello specifico, salvi i casi di esonero della sua emissione, occorrerà rilasciare al cliente un documento commerciale al posto dello scontrino o ricevuta fiscale a meno che, appunto, non venga richiesta espressamente la fattura.

Con le risoluzioni n. 154/E del 2001 e n. 219/E del 2003, sono stati forniti chiarimenti in riferimento al trattamento IVA da applicare all'ipotesi in cui l'esercente di una determinata attività commerciale riconosca alla clientela la facoltà di restituire la merce entro trenta giorni dall'acquisto, ricevendo in contropartita un "buono-acquisto" per merce di pari valore, ovvero il rimborso integrale del prezzo pagato.

Con la risoluzione n. 154/E del 2001 è stata, in particolare, individuata la procedura da seguire ai fini IVA nel caso in cui l'esercente intenda consentire al cliente di sostituire un bene, il cui acquisto è stato documentato con scontrino fiscale, con altro prodotto di uguale o maggior valore, ovvero di sostituirlo con un "buono-acquisto" da spendere in un momento successivo alla restituzione dello stesso.

Diversamente, nel caso in cui si riconosca al cliente la possibilità di ottenere il totale rimborso del prezzo pagato, trovano applicazione le istruzioni fornite con la risoluzione n. 219/E del 2003, in cui è stato chiarito che, in caso di totale rimborso del prezzo pagato, si configura un'ipotesi di esercizio del diritto di recesso al quale segue la risoluzione, con effetto retroattivo, del contratto di vendita stipulato tra le parti, con il conseguente venire meno, ex tunc, dell'operazione imponibile.

L'Agenzia delle Entrate afferma che le procedure indicate nei richiamati documenti di prassi restano applicabili anche al documento commerciale, laddove la procedura di rettifica dell'IVA offre idonee garanzie in merito alla certezza dell'operazione di reso. Al riguardo, la procedura di reso deve fornire tutti quegli elementi che servono a correlare la restituzione del bene ai documenti probanti l'acquisto originario, quali: le generalità del soggetto acquirente; l'ammontare del prezzo rimborsato; i dati di riferimento del documento certificativo dell'operazione originaria; il numero di identificazione attribuito alla pratica di reso, che deve essere riportato su ogni documento emesso per certificare il rimborso. A ciò si aggiunga il supporto offerto dalle scritture ausiliarie di magazzino che consentono, se correttamente tenute, di conoscere la movimentazione fisica del bene reinserito nel circuito di vendita. Ne consegue, quindi, che sono garantite le informazioni di solito desumibili dal contenuto della fattura e della nota di variazione.

Prestazioni sanitarie verso soggetti non residenti – divieto di invio dei dati all'esterometro. Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 327 del 1° agosto 2019.

Con la risposta n. 327 del 1° agosto 2019, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel caso di prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche, residenti e non residenti, nel rispetto del trattamento dei dati sensibili, le prestazioni in parola non vanno documentate mediante fattura elettronica tramite SdI né vanno comunicate tramite esterometro.

Note di variazione IVA – Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 328 del 2 agosto 2019

Con la risposta n. 328 del 2 agosto 2019, l'Agenzia delle Entrate afferma che, qualora l'apertura del fallimento e l'insinuazione al passivo da parte di un creditore siano avvenute prima dell'emissione delle note di variazione - potendo, in ipotesi, la procedura concorsuale risultare in tutto od in parte fruttuosa anche per il creditore individuale rimasto prima insoddisfatto - non può condividersi la soluzione secondo cui è possibile emettere nota di variazione ed esercitare il diritto di detrazione ai sensi dell'art. 26 commi 2 e 5 del DPR 633/1972 nonostante l'intervenuto fallimento del debitore.

Indici sintetici di affidabilità fiscale – Periodo di imposta 2018 – Primi chiarimenti. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.17 del 2 agosto 2019.

Con la Circolare n.17 del 2 agosto 2019, l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti in merito agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), introdotti per favorire l'assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l'emersione spontanea di basi imponibili.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ricorda che gli ISA esprimono una misura di sintesi sul grado di affidabilità dei comportamenti fiscali dei contribuenti mediante una metodologia statistico-economica, alimentata da un sistema di indicatori elementari basato su dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta. Detta metodologia permette di realizzare una valutazione "graduata" relativamente ai comportamenti gestionali e contabili e il riscontro della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà di individuare i contribuenti che, risultando "affidabili", avranno accesso a significativi benefici premiali.

Con la Circolare in commento, l'Agenzia delle Entrate illustra, più nel dettaglio, quali sono le finalità dei nuovi ISA, gli elementi distintivi, la loro elaborazione e applicazione, soffermandosi, poi, sulle cause di esclusione.

L'Agenzia spiega, inoltre, come migliorare il proprio giudizio di affidabilità, illustrando i benefici previsti per i contribuenti più affidabili, l'analisi del rischio, le sanzioni e l'attività di accertamento nei confronti dei contribuenti inadempienti.

Infine, la Circolare fornisce risposte a ad alcune richieste di chiarimento pervenute in relazione a diversi aspetti correlati all'applicazione degli ISA.

 

Interventi di riqualificazione energetica (ECOBONUS) effettuati sulle singole unità immobiliari. Utilizzo del codice tributo "6890" per consentire la compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta corrispondente alle detrazioni spettanti. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 74 del 5 agosto 2019

Con la Risoluzione n. 74 del 5 agosto 2019, in tema di detrazioni per interventi di riqualificazione energetica (ECOBONUS), anche per i lavori effettuati sulle singole unità immobiliari, l'Agenzia delle Entrate rende noto che le quote annuali dei crediti ceduti potranno essere utilizzate in compensazione, tramite modello F24, indicando il già esistente codice tributo "6890", denominato "ECOBONUS - Utilizzo in compensazione del credito d'imposta ceduto ai sensi dell'art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni".

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna "importi a debito versati".

I crediti ceduti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni inviate all'Agenzia delle entrate dai soggetti aventi diritto alle detrazioni, secondo le modalità stabilite con il provvedimento Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 aprile 2019.

Tenuto conto che la detrazione spettante per l'ECOBONUS può essere utilizzata in dieci quote annuali di pari importo, l'Agenzia ricorda che il suddetto provvedimento prevede, tra l'altro, che anche il credito ceduto sia ripartito in altrettante quote.

 

Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 e del credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6 agosto 2019

Con il Provvedimento del 6 agosto 2019, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per le imprese localizzate nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, e per la fruizione del credito d'imposta a favore delle imprese, già esistenti e di nuova istituzione, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES).

In particolare, viene disposto che la comunicazione in parola debba essere presentata all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, e che il predetto modello e le relative istruzioni, al fine di adeguarli alla disciplina del credito di imposta sisma e del credito d'imposta ZES, siano sostituiti dal modello e dalle istruzioni approvati con il provvedimento in commento.

Il provvedimento, infine, stabilisce che la versione aggiornata del modello per la presentazione della comunicazione per gli investimenti nei comuni colpiti dal sisma dal 24 agosto 2016 e della comunicazione per gli investimenti nelle ZES dovrà essere utilizzata a decorrere dal 25 settembre 2019.

 

Termini per la presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa per i servizi indivisibili (TASI) - Risoluzione n. 2/DF  del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2019. 

Con la Risoluzione n. 2 del 6 agosto 2019, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che il termine di presentazione della dichiarazione TARI è il 30 giugno o il diverso termine stabilito dal comune nell'ambito dell'esercizio della propria potestà regolamentare, mentre solo le dichiarazioni relative all'IMU e alla TASI devono essere presentate entro il nuovo termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è sorto il presupposto impositivo.

 

Legge di bilancio 2018. Depositi Fiscali e regime IVA per benzina, gasolio e altri prodotti carburanti o combustibili. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.18 del 7 agosto 2019.

Con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.18 del 7 agosto 2019, vengono forniti i primi chiarimenti in ordine all'applicazione della nuova disciplina in tema di Depositi Fiscali e regime IVA per benzina, gasolio e altri prodotti carburanti o combustibili.

La Legge di bilancio 2018, ai commi da 937 a 943 dell'articolo 1, ha introdotto misure di contrasto all'evasione IVA, in relazione all'immissione in consumo da un deposito fiscale o all'estrazione da deposito di destinatario registrato, di carburanti per motori e di altri prodotti carburanti o combustibili. In particolare, la nuova disciplina è finalizzata a contrastare condotte fraudolente riconducibili a crescenti flussi di prodotti energetici illecitamente immessi in consumo in Italia per finalità di autotrazione.

I depositi in commento, pur non essendo depositi IVA, ne assumono alcune caratteristiche mutuandone, seppure in parte, la relativa disciplina. In relazione all'assolvimento dell'IVA, le nuove norme riguardano solo i casi in cui i carburanti per motori, rispettivamente immessi in consumo o estratti, sono di proprietà di soggetto terzo rispetto all'esercente l'impianto. Sono, inoltre, previste deroghe al ricorrere delle quali le richiamate disposizioni non trovano applicazione, per cui i meccanismi di assolvimento dell'IVA restano quelli ordinari.

 

Applicazione del regime della cedolare secca alle locazioni di immobili commerciali classificati nella categoria catastale C/1 – Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 340 del 23 agosto 2019

Con la Risposta n. 340 del 23 agosto 2019, nell'ipotesi di locazione di un immobile commerciale iscritto in catasto con categoria C/1, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la previsione contrattuale presente nel contratto di locazione, che fa dipendere la quota variabile del canone dal fatturato del conduttore, non possa essere di ostacolo all'assoggettamento del contratto stesso al regime della cedolare secca.

 

Definizione del PVC ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 119 del 2018. Diritto di rivalsa dell'IVA - Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 349 del 28 agosto 2019

Con la risposta n. 349 del 28 agosto 2019, l'Agenzia delle Entrate afferma che, nel caso di pagamento rateale della somma dovuta ai fini della definizione, il diritto di rivalsa può essere esercitato in proporzione al valore delle singole rate pagate. Ne consegue che va ammessa la rivalsa della maggiore IVA versata dal contribuente che abbia effettuato validamente la definizione agevolata del processo verbale di constatazione (di cui all'articolo 1 del D.L. n. 119 del 2018). A sua volta, il cessionario/committente può esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA corrisposta a titolo di rivalsa.