Bonus facciate per l’anno 2020

Sono stati di recente forniti importanti chiarimenti in merito al nuovo “bonus facciate” riguardante interventi di recupero o restauro della facciate esterne degli edifici.

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti, residenti e non, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l'immobile su cui viene fatto l'intervento (proprietario, nudo proprietario, chi detiene un contratto di locazione). Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile (coniuge, componente dell'unione civile o parente entro il terzo grado) e i conviventi di fatto.

Per poter fruire del bonus, gli edifici devono essere ubicati in zona A o B, definita zona omogenea. In pratica sono escluse le case ubicate in campagna e isolate.

Per beneficiare del bonus al 90%, le spese devono essere sostenute nel 2020 anche se i lavori sono stati fatti in data antecedente.  La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Per interventi su parti comuni, fa fede la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

Sono ammessi a beneficio gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna: pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata; interventi su balconi, ornamenti o fregi; interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva.

Il bonus non spetta invece per gli interventi sulle facciate interne, se non visibili dalla strada o da suolo pubblico. Escluse anche le spese per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.

Vanno in detrazione infine anche le spese per l'acquisto dei materiali, progettazione e altre prestazioni professionali, oltre agli eventuali costi collegati alla realizzazione degli interventi, come ponteggi e smaltimento dei materiali.

Per avere la detrazione, il pagamento va effettuato con bonifico bancario o postale con causale, codice fiscale beneficiario e partita Iva o codice fiscale della ditta che ha effettuato i lavori. Va conservata tutta la documentazione dalle fatture alla ricevuta del bonifico, dalle abilitazioni amministrative richieste al consenso ai lavori.

Solo per gli interventi di efficienza energetica deve anche essere inviata all'Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la scheda descrittiva degli interventi realizzati.

Per ulteriori informazioni è possibile chiedere un appuntamento al numero tel. 040 7707366 o per e-mail a info@confcommerciotrieste.it.