Alla luce della recente introduzione della Legge 11 marzo 2026 n. 34, si informa che per i lavoratori che svolgono la propria attività in modalità di lavoro agile (smart working) la normativa vigente prevede specifici obblighi in materia di salute e sicurezza.
Di seguito una breve informativa relativa ai nuovi obblighi in materia di salute e sicurezza connessi al lavoro agile (smart working), introdotti dalla Legge 11 marzo 2026 n. 34.
Si precisa che tali adempimenti riguardano esclusivamente le aziende che impiegano lavoratori in modalità di lavoro agile, per le quali è previsto l’obbligo di consegna annuale di un’apposita informativa sui rischi ai sensi dell’art. 22 della Legge 22 maggio 2017 n. 81, come rafforzato dalle recenti modifiche normative.
A decorrere dal 7 aprile 2026, la mancata consegna dell’informativa è sanzionata anche penalmente.
Si invita pertanto, ove ricorra l’utilizzo dello smart working, a verificare la corretta gestione dell’adempimento.
In particolare, oltre alla stipula dell’accordo individuale e alla comunicazione telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è obbligatoria la consegna al lavoratore – con cadenza almeno annuale – di un’informativa scritta contenente l’individuazione:
- dei rischi generali connessi all’attività lavorativa;
- dei rischi specifici legati alla particolare modalità di esecuzione della prestazione in regime di lavoro agile.
Tale obbligo era già previsto dall’art. 22 della Legge 22 maggio 2017 n. 81, che disciplina il lavoro agile, ma è stato recentemente rafforzato sotto il profilo sanzionatorio.
Infatti, la Legge 11 marzo 2026 n. 34, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2026, ha introdotto all’interno del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 il nuovo art. 3, comma 7-bis, stabilendo che, per le prestazioni svolte al di fuori dei luoghi nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità sono assolti mediante la consegna della suddetta informativa, anche al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
A decorrere dal 7 aprile 2026, la mancata consegna dell’informativa non costituisce più una semplice irregolarità formale, bensì un illecito penalmente sanzionato. In particolare, l’art. 55 del D.Lgs. 81/2008 prevede:
- arresto da due a quattro mesi, oppure
- ammenda da euro 1.708,61 a euro 7.403,96.
Alla luce di quanto sopra, si evidenzia che:
- l’informativa deve essere predisposta in modo coerente con i rischi effettivi connessi all’attività svolta;
- deve essere consegnata, con cadenza almeno annuale, ai lavoratori in modalità agile e ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- la consegna deve essere tracciabile (data e firma del lavoratore, con copia conservata dall’azienda);
- in caso di modifiche organizzative o dei rischi, è necessario procedere all’aggiornamento del documento.
Si raccomanda, pertanto, di verificare che tutte le informative già consegnate siano correttamente datate e sottoscritte e che non sia decorso il termine annuale. In caso contrario, è necessario provvedere a una nuova consegna aggiornata.
Si sottolinea, infine, che il lavoro agile non può essere considerato un ambito sottratto agli obblighi in materia di salute e sicurezza: il mancato adempimento espone il datore di lavoro e i dirigenti a responsabilità penale diretta.
Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali.