Si informa che il Consiglio di Amministrazione CONAI, nella seduta del 25 marzo 2026, ha deliberato importanti aggiornamenti relativi a capsule, cialde e bustine per tè, caffè e altre bevande, in coerenza con il nuovo Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), applicabile dal 12 agosto 2026.
L’informativa riguarda le recenti introduzioni relative alla normativa aggiornata in materia di imballaggi associati a bustine, cialde e capsule destinate alla preparazione di bevande. È importante precisare che tale aggiornamento normativo non è rivolto agli utilizzatori finali di questi prodotti (già confezionati e pronti all’uso), bensì ai soggetti che immettono sul mercato queste tipologie di imballaggi a proprio nome o marchio. Rientrano in questa categoria gli operatori che acquistano imballaggi vuoti per poi riempirli e destinarli alla vendita.
Inquadramento della novità
Con l’entrata in vigore della nuova normativa europea, tali prodotti saranno considerati imballaggi a tutti gli effetti, anche quando destinati ad essere utilizzati insieme al contenuto e successivamente smaltiti. Ne consegue che essi rientreranno integralmente nel sistema di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) e, pertanto, nel perimetro CONAI.
Soggetti interessati
Le nuove disposizioni riguardano tutti i soggetti che, a vario titolo, immettono tali articoli sul mercato italiano, in particolare:
- Produttori e importatori di capsule, cialde e bustine, sia come prodotto finito sia come parte di sistemi di consumo (es. macchine e consumabili associati);
- Aziende che riempiono, confezionano o commercializzano tali prodotti con il proprio marchio;
- Importatori che introducono in Italia prodotti provenienti da altri Paesi UE o extra UE;
- In generale, tutti i soggetti obbligati CONAI che mettono per primi tali imballaggi a disposizione sul mercato nazionale.
Applicazione del Contributo Ambientale CONAI (CAC)
A partire dal 12 agosto 2026, capsule, cialde e bustine saranno soggette al Contributo Ambientale CONAI, con importi differenziati in funzione del materiale di composizione:
- Alluminio: applicazione del CAC pari a 12 €/t fino a settembre 2026; dal 1° ottobre 2026 sarà applicato un Extra-CAC, con valore complessivo pari a 120 €/t.
- Carta: inclusione nelle fasce contributive già previste per gli imballaggi in carta, in funzione della composizione (monomateriale o composita).
- Plastica: applicazione delle fasce contributive vigenti per imballaggi in plastica, secondo la classificazione (monomateriale o composita).
- Plastica biodegradabile e compostabile (EN 13432): applicazione dell’attuale fascia contributiva dedicata.
Fase transitoria
È previsto un periodo transitorio di sperimentazione della durata massima di 12 mesi, a decorrere da agosto 2026, finalizzato alla raccolta di dati utili per la definizione più puntuale dei sistemi di gestione a fine vita e dei relativi contributi. Durante tale fase, i valori del CAC devono intendersi come temporanei e soggetti a possibili aggiornamenti, in funzione dell’evoluzione del sistema di raccolta e riciclo.
Implicazioni per le imprese
Le imprese sono chiamate a:
- verificare l’eventuale utilizzo o immissione sul mercato dei prodotti interessati;
- aggiornare le proprie dichiarazioni CONAI secondo le nuove categorie contributive;
- considerare l’inserimento di tali articoli nel perimetro EPR a partire dalla data di applicazione.
Per eventuali richieste di chiarimento è possibile contattare: angelo.tedesco@confcommerciotrieste.it