Emergenza Covid-19 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020

Si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 7 settembre 2020, n. 222 il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020.

Il provvedimento – le cui disposizioni si applicano dall’ 8 settembre al 7 ottobre 2020 – conferma sostanzialmente le misure precauzionali già previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, a partire dalla misure precauzionali minime (igiene delle mani, distanziamento di un metro e utilizzo delle mascherine).

In merito alle modifiche al citato DPCM 7 agosto si segnala, per quanto di interesse del Sistema, quanto segue:

  • ai fini della ripresa delle attività dei servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche dovranno continuare a predisporre ogni misura utile all’avvio nonché al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità di cui all’allegato 21 (art. 1, comma 6, nuova lettera r);
  • per le Università, le attività didattiche e curriculari dovranno essere svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22. Tali linee guida ed il protocollo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (art.1, comma 6, nuova lettera s);
  • a coloro che, nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato nei Paesi esteri di cui all’Elenco E dell’allegato 20, sarà possibile l’ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di persona, anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva purché cittadina di Paesi dell’Unione Europea, di Stati aderenti all’accordo di Schengen, di Paesi del Regno Unito, di Andorra, Principato di Monaco, San Marino e Stato del Vaticano, ovvero cittadina di altri Stati terzi soggiornante di lungo periodo in Italia (art. 4 comma 1, nuova lettera i-bis);
  • non saranno più soggetti ad obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni coloro che entrano in Italia dall’estero, in caso di ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della Salute e purché attestino di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso in Italia, a un test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo (art. 6, comma 6, nuova lettera d-bis);
  • vengono sostituite le linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico contenute nell’allegato 15 e le linee guida per il trasporto scolastico dedicato di cui all’allegato 16 come approvate dalla Conferenza Unificata (cf.r circ. ITLM n. 77), che, come noto, hanno, tra l’altro, innalzato il coefficiente di massimo riempimento dei mezzi di trasporto;
  • viene, inoltre, sostituito l’allegato 20 contenente gli elenchi dei Paesi esteri soggetti a diversa regolamentazione degli spostamenti da e verso l’Italia e aggiunti due nuovi allegati, recanti “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” (all.21) e “Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle aule universitarie” (all.22).

Confermate e prorogate al 7 ottobre p.v. anche le disposizioni previste dall’Ordinanza del Ministro della salute del 16 agosto 2020 in materia di obbligo di utilizzo delle mascherine e sospensione attività di ballo (cfr. circ Segretario Generale prot.5487) e del 12 agosto 2020 in materia di ingressi in Italia (cfr. circ ITLM Prot5486).

 

Rispetto a quest’ultima, si segnala, quale nuova previsione, l’esclusione dall’obbligo di tampone e di segnalazione dell’ingresso nel territorio nazionale alla ASL, per coloro che entrano in Italia da Croazia, Grecia, Malta e Spagna, nei casi previsti dall’articolo 6, comma 6 e 7 del DPCM 7 agosto.

Ci si riferisce in particolare a:

  • equipaggio dei mezzi di trasporto; personale viaggiante; spostamenti da e verso San Marino e Vaticano; ingressi per motivi di lavoro, regolati da speciali protocolli di sicurezza; ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche, previa autorizzazione del Ministero della Salute e con obbligo di attestazione di aver effettuato nelle 72 ore antecedenti all’ingresso un test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo (comma 6);
  • soggiorni brevi in Italia di 120 ore per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza; transiti in Italia con mezzi privati, di durata non superiore a 36 ore; cittadini e residenti degli Stati indicati negli elenchi A, B, C e D dell’allegato 20, in ingresso per motivi di lavoro; personale sanitario; lavoratori transfrontalieri; personale di imprese e enti con sede legale o secondaria in Italia, per spostamenti all’estero per motivi di lavoro di durata non superiore a 120 ore; funzionari e agenti dell’Unione Europea, o di organizzazioni internazionali, diplomatici, personale delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare e della polizia di stati nell’esercizio delle proprie funzioni; alunni e studenti frequentanti un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora nel quale rientrano almeno una volta a settimana (comma 7).
DPCM_20200907_CON ALLEGATI
(5.1 MB)