Decreto Milleproroghe 2026: modifiche e rinvii per il RENTRI

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 49 del 28 febbraio 2026 è stata pubblicata la Legge 27 febbraio 2026, n. 26, di conversione del Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200 (cosiddetto Decreto Milleproroghe), entrata in vigore il 1° marzo 2026.
Il provvedimento introduce alcune modifiche di rilievo nell’ambito del processo di attuazione del RENTRI – Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, sistema destinato a rafforzare la digitalizzazione e la trasparenza nella gestione dei flussi di rifiuti e a garantire una più efficace attività di monitoraggio e controllo ambientale.
In particolare, la legge di conversione prevede:
• la proroga al 15 settembre 2026 del termine entro il quale i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI potranno continuare ad avvalersi del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) in formato cartaceo, in alternativa alla gestione in modalità digitale attraverso il sistema RENTRI;
• il rinvio alla medesima data dell’applicazione del regime sanzionatorio previsto dall’art. 258 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati relativi ai formulari concernenti il trasporto di rifiuti speciali pericolosi.
Alla luce di tali disposizioni, si configura pertanto un periodo transitorio compreso tra il 13 febbraio e il 15 settembre 2026, durante il quale gli operatori interessati potranno scegliere se adottare il FIR digitale tramite il sistema RENTRI oppure continuare temporaneamente a utilizzare il formulario cartaceo. La previsione normativa si inserisce in una logica di accompagnamento e progressiva implementazione del nuovo sistema, con l’obiettivo di favorire una transizione graduale e sostenibile verso il modello di tracciabilità digitale, consentendo alle imprese e agli operatori del settore di adeguare con maggiore serenità i propri processi organizzativi e gestionali.
Il provvedimento introduce inoltre ulteriori disposizioni di carattere operativo:
• il differimento al 30 giugno 2026 del termine a partire dal quale la dotazione di sistemi di geolocalizzazione sui veicoli adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi diviene requisito di idoneità tecnica ai fini dell’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali;
• l’abrogazione della disposizione che prevedeva l’adozione di un decreto ministeriale finalizzato a estendere da 60 a 120 giorni il termine per l’iscrizione al RENTRI per gli enti o le imprese con oltre 50 dipendenti e per altri soggetti diversi dai produttori iniziali.
Le modifiche introdotte confermano l’orientamento del legislatore volto a garantire un’attuazione progressiva e tecnicamente sostenibile del sistema RENTRI, mantenendo al contempo elevati standard di tracciabilità e controllo nella gestione dei rifiuti.
L’Associazione resta a disposizione degli associati per eventuali chiarimenti e approfondimenti.
Per maggiori informazioni è possibile scrivere a: consulenza@terziariatrieste.it