Decreto legislativo 12 luglio 2024 “Semplificazione dei controlli sulle attività economiche" PARTE 1

1. Premessa

Con il decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103, il Governo ha attuato la delega di cui all’art. 27 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (L. 5 agosto 2022, n.118), volta a semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche.

 

2. Ambito di applicazione (art. 1)

Le disposizioni contenute nel decreto si applicano ai controlli amministrativi sulle attività economiche1 svolti dalle Pubbliche Amministrazioni2, esclusi i controlli in materia fiscale, gli accertamenti e gli accessi ispettivi disposti per la documentazione antimafia, i controlli di polizia economico finanziaria, nonché i controlli disposti per esigenze di sicurezza e difesa nazionale.

L’articolo 1, al comma 4, precisa, inoltre, che resta fermo il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dal diritto internazionale.

1 L’attività che consiste nella produzione e nell’offerta di beni e servizi sul mercato.

2 In base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per pubbliche amministrazioni si intendono: “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.”.

 

3. Semplificazione degli adempimenti amministrativi (art. 2)

Al fine di garantire la conoscenza degli obblighi ai quali i soggetti controllati sono tenuti ed eliminare sovrapposizioni e duplicazioni di controlli, il decreto stabilisce un cronoprogramma così articolato:

a) entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto - quindi entro il 1° ottobre 2024 - la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, elabora uno schema standardizzato per l’effettuazione del censimento dei controlli;

b) entro 150 giorni dalla data di adozione dello schema standardizzato - quindi entro il 28 febbraio 2025 - tutte le Amministrazioni coinvolte nello svolgimento dei controlli pubblicano sui propri siti istituzionali il censimento dei controlli che ad esse fanno capo, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente;

c) entro il 30 giugno 2025 - e periodicamente ogni tre anni - le stesse Amministrazioni trasmettono al Dipartimento della Funzione Pubblica un rapporto sulla ricognizione dei controlli operati nell’ultimo triennio e dei relativi esiti, anche in relazione alla tipologia e alle dimensioni dei soggetti controllati, evidenziando la percentuale di irregolarità riscontrate;

d) entro il 30 Ottobre 2025 il Dipartimento, sentite le associazioni di categoria interessate, elabora un documento contenente un quadro di sintesi che trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero delle imprese e del made in Italy, segnalando eventuali procedimenti di controllo che – anche in considerazione di un rapporto costi-benefici – possono essere eliminati, sospesi per un certo periodo, programmati con cadenza periodica, con esclusione di controlli a campione, ovvero rafforzati. Tale documento, quindi, viene trasmesso dal Ministro per la Pubblica Amministrazione al Parlamento.

 

Conseguentemente, al d. lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” viene inserito l’art. 23-bis sugli “Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle attività economiche”, che prevede da parte delle Pubbliche amministrazioni la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, secondo lo schema standardizzato redatto dal Dipartimento, l’elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che gli operatori sono tenuti a rispettare nello svolgimento di attività economiche per ottemperare alle disposizioni normative, dando evidenza di quelli eliminati. Tali informazioni, aggiornate almeno con cadenza triennale, sono pubblicate nella sottosezione dedicata «Controlli sulle attività economiche» della sezione «Amministrazione trasparente».

 

4. Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio «basso» (art. 3)

Ai fini della programmazione dei controlli, è istituito un sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria, che individua un profilo di rischio in determinati ambiti omogenei, pensato dal legislatore come uno strumento ulteriore per rendere più efficienti i controlli.

Lo sviluppo di tale sistema è a cura dell’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) che, per ciascuno degli ambiti omogenei elencati in calce, elabora norme tecniche o prassi di riferimento - approvate con decreto del Mimit - idonee a definire un livello di rischio basso sulla base di diversi elementi riferiti alla singola attività economica, tra cui il possesso di certificazioni, comprese quelle riconducibili ai principi ESG (Environmental, Social, Governance), l’esito dei controlli negli ultimi tre anni, il settore di attività, le caratteristiche e le dimensioni.

Gli ambiti omogenei in cui è possibile identificare attività economiche a rischio basso sono i seguenti:

a) protezione ambientale;

b) igiene e salute pubblica;

c) sicurezza pubblica;

d) tutela della fede pubblica;

e) sicurezza dei lavoratori.

Il livello di rischio basso può essere certificato da un Report (su apposita richiesta da parte delle attività economiche a uno degli Organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica accreditati presso l’Organismo nazionale di accreditamento) i cui elementi essenziali, il periodo di validità, i casi di decadenza ed eventuali altre norme procedurali necessarie sono determinate con lo stesso decreto del Mimit, sentite le amministrazioni interessate.

Dopo il rilascio del Report certificativo, il soggetto controllato è sottoposto ad audit periodici da parte dell’Organismo di certificazione per la verifica della conformità alla norma di riferimento.

Ove non vi siano più le condizioni di basso rischio, il Report certificativo è immediatamente revocato e ne è data comunicazione all’Organismo unico di accreditamento.

Inoltre, l’Organismo unico di accreditamento trasmette in via telematica il Report per l’inserimento nel fascicolo informatico di impresa.

 

5. Fascicolo informatico di impresa e obblighi di consultazione del soggetto che effettua i controlli (art. 4)

Le Amministrazioni che svolgono funzioni di controllo devono fare riferimento al fascicolo informatico di impresa, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, sia prima di avviare le attività di vigilanza che successivamente, alimentandolo con gli esiti dei controlli effettuati.

In caso di mancato deposito da parte dell’amministrazione del verbale contenente l’esito dei controlli nel fascicolo informatico, l’impresa può richiedere all’amministrazione di provvedere, mediante apposita istanza - anche depositata nel fascicolo - recante il numero di protocollo del verbale e la copia dell’atto, corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

L’amministrazione adempie entro il termine di cinque giorni.

Documenti e informazioni già disponibili nel fascicolo informatico o comunque in possesso dell’Amministrazione non possono essere richieste agli operatori.

Se ciò avvenisse, gli operatori segnalano tale inadempienza da parte dell’Amministrazione all’Agenzia per l’Italia digitale (AGID).

Ove l’AGID accerta la sussistenza della violazione, pubblica la predetta segnalazione in un’apposita area del proprio sito istituzionale, espungendovi i dati personali relativi al segnalante e, comunque, i dati personali eccedenti le finalità perseguite.

 

6. Principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche (art. 5)

Per agevolare e promuovere la comprensione e il rispetto sostanziale della normativa applicabile in materia di controlli, i ministeri competenti e le regioni pubblicano sui propri siti istituzionali, apposite linee guida o FAQ, anche tenendo conto della complessità della disciplina di riferimento.

Il controllo si fonda sul principio della fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta delle amministrazioni che programmano e svolgono i controlli, nonché dei principi di efficacia, efficienza e proporzionalità, tenendo conto delle informazioni in possesso delle amministrazioni competenti in modo da minimizzare le richieste documentali secondo il criterio del minimo sacrificio organizzativo per il soggetto controllato.

Le amministrazioni – art. 5, comma 3 - programmano i controlli e i relativi accessi ispettivi con intervalli temporali correlati alla gravità del rischio, ferma restando l'immediata effettuazione dei controlli nel caso di richieste dell'Autorità giudiziaria o di circostanziate segnalazioni di soggetti privati o pubblici, nei casi previsti dal diritto dell’Unione europea, nei casi di controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro e, comunque, ogni qual volta emergano situazioni di rischio.

Nei confronti dei soggetti in possesso del Report di basso rischio di cui all’articolo 3, le amministrazioni programmano ed effettuano i controlli ordinari non più di una volta l’anno, salvi i casi di cui al comma 3.

Il comma 5 vieta l’esecuzione di due o più ispezioni diverse sullo stesso operatore economico contemporaneamente, a meno che le amministrazioni non si accordano preventivamente per svolgere un’ispezione congiunta.

Inoltre, se all’esito del controllo l’amministrazione procedente accerta la conformità agli obblighi e adempimenti dettati dalla disciplina di riferimento, il soggetto controllato è esonerato nei successivi dieci mesi, ad eccezione dei casi di cui al comma 3 e menzionando nel fascicolo informatico d’impresa il periodo di esonero medesimo.

A sua volta, l’amministrazione è chiamata però a fornire almeno dieci giorni prima del previsto accesso presso i locali dell’attività economica l’elenco della documentazione necessaria alla verifica ispettiva, salvo che ricorrano i casi di cui al comma 3, motivi di urgenza del controllo oppure esigenze di ricorrere ad accessi ispettivi imprevisti o senza preavviso.