Decreto - Legge "Sostegno Economico" (D.L. 17 settembre 2026, n. 162)

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2026 ed è entrato in vigore in data 18 settembre 2026 - il decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, recante “Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale” (cd. Decreto sostegno economico), le cui principali disposizioni di interesse per le imprese sono illustrate nelle seguenti note tecniche.

Il provvedimento è stato trasmesso alla Camera dei deputati per l’avvio del consueto iter di conversione in legge.
Ci rieserviamo di tornare sui temi di maggiore interesse con successivi approfondimenti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
1. Esenzione dalla tassa automobilistica per specifiche tipologie di veicoli, motocicli e ciclomotori (art. 2)
La disposizione prevede, per il solo anno 2027, l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per le persone fisiche che possiedono determinati veicoli alimentati a benzina o gasolio, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, regolarmente assicurati. L’agevolazione riguarda un solo veicolo per ciascun soggetto e si applica ai versamenti della tassa il cui termine ordinario di pagamento ricade nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.
In particolare, per le autovetture, l’esenzione è riconosciuta con riferimento ai veicoli di potenza non superiore a 80 kW e, in presenza di più autovetture agevolabili, spetta a quella di minore potenza. In caso di pari potenza, l’esenzione è applicata all’autovettura per la quale risulta dovuto, in assenza dell’agevolazione, l’importo meno elevato della tassa automobilistica.
L’esenzione è inoltre prevista per motocicli e ciclomotori, secondo condizioni differenziate. In particolare, per i motocicli è richiesta l’assenza, in capo al soggetto, di un’autovettura con potenza pari o inferiore a 80 kW; qualora siano presenti più motocicli agevolabili, l’esenzione si applica a quello di minore potenza. Per i ciclomotori, invece, in presenza di più veicoli agevolabili, viene individuato quello con la data di prima immatricolazione più remota.
A compensazione della perdita di gettito derivante dalla misura, è previsto per il 2027 un trasferimento complessivo alle Regioni e alle Province autonome pari a 2.293,5 milioni di euro, con la ripartizione degli importi demandata a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro il 31 marzo 2027.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI
1. Riduzione delle accise su gasolio, biodiesel ed HVO (art. 1, commi 1 e 2)
La disposizione stabilisce che, a seguito del perdurare del forte aumento dei prezzi di mercato dei prodotti energetici dovuto alla crisi in Medio Oriente, l'aliquota fiscale di accisa sul gasolio utilizzato come carburante per autotrazione viene ridefinita e ridotta temporaneamente per il periodo che va dal 18 al 25 settembre 2026, nella misura di 572,90 euro per mille litri di prodotto, mentre dal 26 settembre e fino al 5 ottobre 2026, nella misura di 622,90 euro per mille litri di prodotto.
Viene ridotta anche l’aliquota di accisa sull’HVO e sul biodiesel per il solo periodo che va dal 18 al 25 settembre 2026, qualora siano impiegati anch’essi come carburanti e rispettino i requisiti di sostenibilità previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014, nella misura di 572,90 euro per mille litri di prodotto. Per tali prodotti, quindi, a partire dal 26 settembre tornerà ad applicarsi l’aliquota ordinaria pari a 617,40 euro per mille litri di prodotto.
2. Credito d’imposta acquisti gasolio autotrasporto (art. 1, comma 4)
Con uno stanziamento ulteriore di 21,2 milioni di euro, viene esteso anche al mese di ottobre 2026 il credito d’imposta sugli acquisti di gasolio delle imprese di autotrasporto di merci e persone di cui all’art. 3, comma 1, del decreto-legge 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79 e s.m.i..

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
1. Differimento dell’applicazione del contributo sulla spedizione di pacchi di modico valore provenienti da Paesi extra UE (art. 4)
Viene disposto l’ulteriore differimento, dal 1° ottobre 2026 al 1° dicembre 2026, dell’entrata in vigore del contributo amministrativo previsto dall’articolo 1, comma 126, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026). Il contributo amministrativo oggetto della disposizione è d'importo fisso pari a 2 euro, da applicare a carico delle spedizioni di prodotti di modesto valore provenienti da Paesi extra-UE (ossia di valore dichiarato non superiore alla soglia di franchigia doganale di 150 euro).


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
1. Modifiche alla disciplina del fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche (art. 3)
L’art. 3 del provvedimento prevede una deroga ai criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche istituito dall’art. 11 della legge 13 giugno 2023, n. 83.
Nello specifico viene stabilito che, in sede di prima applicazione per gli anni 2026 e 2027, le risorse del fondo, assegnate direttamente alle Regioni, siano ripartite tramite un nuovo criterio anche in relazione al potenziamento dei salari dei lavoratori nelle zone di confine, al fine di sostenere la competitività salariale rispetto ai livelli salariali oltre confine.