Decreto Lavoro - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

1. Dotazione del fondo per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico (art. 20)

L’articolo prevede che, del fondo di 100 milioni di euro destinato all’erogazione del buono trasporto per l’anno 2023 (articolo 4, comma 1, decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23), una quota di risorse non superiore ad euro 2.730.660,28 possa essere utilizzata a copertura delle domande per il medesimo buono relative all’anno 2022 e presentate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali oltre la scadenza del 31 dicembre 2022 ed entro il 28 febbraio 2023.

2. Completamento dell’attività liquidatoria Alitalia (art. 31)

Si stabilisce che a far data dal decreto di revoca dell’attività d'impresa dell'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, che potrà intervenire a seguito della cessione di tutti i compendi aziendali come da programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegua nel completamento dell’attività liquidatoria. I proventi di tale attività, al netto dei costi di compimento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché del pagamento dei crediti prededucibili dell'Erario e degli enti di previdenza e assistenza sociale, dei crediti e dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria saranno prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea.

3. Modifiche alla disciplina dei contributi per il settore dell’autotrasporto merci e persone (art. 34)

Viene modificata, al fine di sbloccarne l’attuazione, la disciplina dei contributi per le imprese di autotrasporto merci e persone, introdotta dall’articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, per l’anno 2022.

In particolare, la nuova formulazione della norma dispone che lo stanziamento di 85 milioni di euro per il 2022 in favore dell’autotrasporto di merci sia destinato alle imprese di trasporto in conto proprio, con sede o stabile organizzazione in Italia ed erogato sotto forma di credito imposta, nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022, al netto dell’IVA, per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore, comprovato dalle relative fatture. Inoltre, si prevede che le eventuali risorse residue potranno essere utilizzate per il riconoscimento di un ulteriore contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022, per gli acquisti di gasolio da parte delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi.

Con riferimento allo stanziamento di 15 milioni di euro, originariamente previsto dal richiamato articolo 14 in favore delle imprese di autotrasporto persone, si dispone che lo stesso venga parimenti erogato attraverso lo strumento del credito d’imposta. Il contributo sarà riconosciuto nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta, al netto dell’IVA, nel secondo semestre dell'anno 2022, per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, comprovato dalle relative fatture.

Con un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno definite le opportune disposizioni attuative, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

Con riferimento, infine, allo stanziamento di 200 milioni di euro per l’anno 2023 in favore delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi (articolo 1, comma 503, legge 29 dicembre 2022, n. 197), la nuova formulazione della disposizione prevede che il sostegno sia riconosciuto sotto forma credito di imposta, nella misura del 12 per cento, della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore, al netto dell’IVA, comprovato mediante le relative fatture.

4. Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti (art. 35)

Si stabilisce che per l'esercizio finanziario 2023, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale dell'autotrasporto non sono tenute al versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

5. Disposizioni in materia di lavoro marittimo (art. 36)

L’articolo consente la stipula di accordi collettivi nazionali tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, per derogare all’obbligo di imbarco esclusivo di lavoratori marittimi italiani o europei sulle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato previsto dall’articolo 1, comma 5, e articolo 2, comma 1-ter, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. Le deroghe oggetto di accordi non possono avere durata temporale eccedente i tre mesi.