Decreto “Aiuti-Quater” – nota tecnica DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA

1. Proroghe termini per la realizzazione di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (art. 10, commi 2-bis e 2-ter)

In sede di conversione, all’articolo 10, sono stati inseriti due commi relativi alla proroga dei termini per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021.

Si ricorda che tali opere beneficiano di risorse dedicate - nel periodo 2021-2030 - stanziate dalla legge di Bilancio 2019 (articolo 1, commi 139-148-ter, legge 30 dicembre 2018, n. 145) e che le risorse 2021 sono confluite nella linea “M2C4 - Investimento 2.2” del PNRR.

In particolare, con il comma 2-bis in esame, viene modificato l’articolo 1, comma 143, della Legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), prorogando al 31 marzo 2023 i termini per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle sopraccitate opere che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022.

Con il comma 2-ter in esame, al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, viene specificato che sono fatti salvi gli affidamenti, attuati alla data del 31 dicembre 2022, dai comuni non capoluogo di provincia che non hanno utilizzato stazioni appaltanti qualificate o enti sovracomunali.

2. Risorse per investimenti in rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (art. 14-quinquies)

In sede di conversione, è stato inserito l’articolo 14-quinquies che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, un fondo per investimenti in rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, con una dotazione finanziaria totale pari a 235 milioni di euro, negli anni 2025-2026.

Con successivo decreto del Ministero dell’interno, da adottare entro il 30 giugno 2023, verranno individuati le modalità di utilizzo, monitoraggio e rendicontazione delle risorse e i criteri di riparto del fondo - assicurando l’attribuzione delle risorse in proporzione al fabbisogno espresso da ciascuna regione, anche tenendo conto delle risorse già assegnate ai piccoli comuni per interventi di rigenerazione urbana e contrasto del degrado sociale (articolo 1, comma 534, legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Agli oneri introdotti dall’articolo in esame si provvede mediante la riduzione del fondo per investimenti, a favore dei comuni, per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, introdotto dalla legge di Bilancio 2020 per gli anni 2025-2034 (articolo 1, commi 44-46, legge 27 dicembre 2019, n. 160).