Decreto “Aiuti-Quater” – nota tecnica DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCO

1. Proroga dei termini relativi al credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca per il quarto trimestre 2022 (art. 2-bis)

L’articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. "Decreto Aiuti-ter"), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, ha riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica (di cui al codice ATECO 1.61) un credito di imposta, utilizzabile in compensazione, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante, necessario per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività. L’acquisto oggetto dell’agevolazione è quello effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022 (e comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell’IVA). Il medesimo credito di imposta è riconosciuto anche alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta, sempre nel quarto trimestre solare dell'anno 2022, per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.

L’articolo 2-bis - introdotto nel corso dell’iter di conversione - modifica il termine di utilizzo in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) del suddetto credito d’imposta, prorogandolo dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023.

La medesima proroga viene disposta in caso di cessione del credito d'imposta. In particolare, il credito d'imposta potrà essere utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e, comunque, entro la data del 30 giugno 2023 (in luogo del 31 marzo 2023).

Viene, infine, prorogato al 16 marzo 2023 (in luogo del 16 febbraio 2023) il termine entro cui i beneficiari del credito in esame, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito, devono inviare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.