La circolare Inps 147 del 15/07/1996 prevede che la decorrenza della malattia, in linea generale, parte dal giorno della visita medica, quindi dalla data in cui è stata effettuata la visita da parte del medico. Per quanto riguarda le tempistiche, la malattia pregressa è prevista solo per un giorno e non di più e solo se il medico ha effettuato la visita a casa del lavoratore malato ed abbia barrato quindi sul certificato medico telematico visita domiciliare. Nel caso di due giorni per esempio si può ricorrere al certificato medico retrodatato per coprire un giorno (sempre e solo nel caso di visita domiciliare) e per quello prima si può giustificare l’assenza con le ferie, altrimenti si resta con un’assenza ingiustificata, situazione che implica conseguenze anche gravi non solo dal punto di vista lavorativo, ma anche assistenziale.
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