D. L. 12 luglio 2024 “Semplificazione dei controlli sulle attività economiche" PARTE 2

7. Violazioni sanabili e casi di non punibilità per errore scusabile (art. 6)

Per le violazioni di obblighi o adempimenti che non riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro e che si verificano per la prima volta nell’arco di cinque anni, l’organo di controllo diffida3 l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a venti giorni dalla data di notificazione dell’atto di diffida.

In caso di ottemperanza alla diffida amministrativa, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate.

Il mancato adempimento alle prescrizioni contenute nella diffida ovvero i casi di violazione di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro comportano, oltre alla contestazione della violazione, anche la revoca del Report certificativo, ove rilasciato all’operatore economico.

Resta fermo quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2024, n. 91, in merito alla diffida in caso di violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare. Nello specifico, tale comma prevede che nel caso in cui siano accertati per la prima volta l’esistenza di violazioni sanabili4, l’organo di controllo diffida l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Il mancato adempimento alle prescrizioni contenute nella diffida entro il termine indicato -prosegue l’articolo 1 del decreto legge n. 91 del 2014 - comporta la contestazione della violazione senza che l’interessato possa provvedere al pagamento in misura ridotta.

Inoltre, quando le violazioni sono commesse per errore sul fatto non determinato da colpa il soggetto controllato non è responsabile (non punibilità per errore scusabile).

 

3 L’articolo 1, comma 2, lettera d) del presente provvedimento definisce la “diffida amministrativa” come “invito, contenuto nel verbale di ispezione, rivolto dall’accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n.689, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa”

4 Per violazioni sanabili, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 91 del 2014, si intendono: “errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili.”.

5 Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n.180: “1. Le associazioni di categoria rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate «camere di commercio», ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e le loro articolazioni territoriali e di categoria sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti.”

 

8. Meccanismi di dialogo e collaborazione (art. 7)

L’articolo prevede l’applicazione dell’istituto dell’interpello, quale meccanismo di dialogo tra gli organismi di controllo e le associazioni nazionali di categoria, di cui all’articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n.1805. In particolare, in caso di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle fonti normative o di ripetute difformità applicative nell’ambito del territorio nazionale, relative ad obblighi e adempimenti che sono oggetto di controlli, le summenzionate associazioni possono interpellare l’amministrazione centrale o la regione competente, prospettando una soluzione motivata.

Le risposte fornite dalle Amministrazioni centrali sono pubblicate nella sottosezione «Controlli sulle imprese» della sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e costituiscono criteri interpretativi di carattere generale.

In caso di mancato riscontro all’interpello entro termini ragionevoli e comunque entro il termine di 30 giorni (o superiori nei casi previsti dai commi 3, 4 e 5, art. 2 della L 241/1990), le associazioni di cui sopra possono segnalare tale circostanza al Dipartimento, che provvede nell’ambito delle proprie competenze.

 

9. Utilizzo di soluzioni tecnologiche nelle attività di controllo (art. 9)

La disposizione prevede che le amministrazioni cui sono attribuite funzioni di controllo, diverse da quelle in materia di controllo fiscale, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), adottino misure volte ad automatizzare progressivamente le proprie attività, ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse quelle di intelligenza artificiale, in coerenza con il principio di proporzionalità al rischio.

Le soluzioni tecnologiche garantiscono la sicurezza e l’interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l’accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni che effettuano i controlli.

Le decisioni concernenti la conformità agli obblighi e adempimenti imposti alle imprese controllate, assunte mediante soluzioni tecnologiche, devono rispettare le disposizioni di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679 (Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione), nonché i principi di:

a) comprensibilità, conoscibilità, significatività e rilevanza delle informazioni che devono essere fornite, per cui ogni soggetto controllato ha diritto a conoscere l’esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardano e, in tal caso, a ricevere informazioni sulla logica utilizzata;

b) non esclusività della decisione algoritmica, per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata, con diritto del soggetto controllato di esprimere la propria opinione e contestare la decisione assunta, secondo quanto previsto dall’articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679;

c) non discriminazione algoritmica, per cui le amministrazioni mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti dei soggetti controllati;

d) efficace ed efficiente gestione dei dati, da attuarsi con apposita regolamentazione riguardante le fasi che attengono alla loro formazione, raccolta, accesso sicuro, monitoraggio, aggiornamento, riutilizzo, conservazione e comunicazione.

 

10. Trattamento dei dati personali (art. 10)

I dati, oggetto del presente decreto, devono essere trattati in conformità e nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche, e di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. n. 196 del 2003).

Pertanto, i titolari del trattamento adotteranno le idonee misure tecniche al fine di assicurare un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio di distruzione, perdita, modifica o accesso non autorizzato ai dati trattati secondo la normativa vigente. 7

 

11. Clausola di salvaguardia (art. 11)

Quanto previsto dal presente provvedimento si applica anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statiti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001, concernente “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”.

 

12. Abrogazioni (art. 12)

La disposizione abroga l’articolo 14 rubricato “Semplificazione dei controlli sulle imprese”, di cui al decreto-legge n.5 del 2012, relativo alle disposizioni urgenti in materia semplificazione e sviluppo, a decorrere dal 2 agosto 2024, data di entrata in vigore del presente provvedimento.