Nuova Ordinanza FVG - in vigore dal 4 giugno

Di seguito le principali misure introdotte dalla nuova ordinanza regionale, in vigore dal 4 giugno 2020 al 30 giugno 2020.

In allegato il documento completo per ogni ulteriore approfondimento

 

  • obbligatorio l’uso delle protezioni delle vie respiratoria nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all'esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi. È comunque obbligatorio, per chiunque si rechi fuori dell’abitazione, avere a disposizione le protezioni;
  • è consentito lo svolgimento delle attività economiche e sociali di seguito indicate:

a) ristorazione

b) attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge) 

c) strutture ricettive 

d) servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori) 

e) commercio al dettaglio 

f) commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti) 

g) uffici aperti al pubblico 

h) piscine

i) palestre

j) manutenzione del verde

k) musei, archivi e biblioteche 

l) strutture turistico-ricettive all’aria aperta 

m) rifugi alpini 

n) attività fisica all’aperto 

o) noleggio veicoli e altre attrezzature 

p) informatori scientifici del farmaco 

q) aree giochi per bambini 

r) circoli culturali e ricreativi 

s) formazione professionale 

t) cinema e spettacoli 

u) parchi tematici e di divertimento 

v) sagre e fiere 

w) servizi per l’infanzia e l’adolescenza 

x) strutture termali e centri benessere 

y) professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche 

  • consentite, tra le attività formative di cui al punto 2 lettera s) anche quelle effettuate da soggetti o enti privati quali corsi musicali e i corsi hobbistici;
  • consentita, oltre a quelle già autorizzate in precedenza, l’attività di emporio solidale e raccolta abiti usati ai fini di solidarietà;
  • consentito lo svolgimento delle attività non specificamente disciplinate dalle linee guida di cui ai punti precedenti, nel rispetto delle linee guida o di indirizzo relative ad attività analoghe;
  • consentita da parte del concessionario demaniale, per quanto attiene le attività turistiche (balneazione) di competenza regionale e comunale, al fine di assicurare il rispetto delle misure sanitarie e del distanziamento sociale e ferme restando le previsioni  di cui all’art.47 del codice della navigazione negli altri casi, l’interdizione temporanea dell’utilizzo di una parte o della totalità delle aree o delle pertinenze oggetto della concessione, permanendo impregiudicato l’obbligo di garantire il servizio di salvamento, secondo le modalità stabilite dalle vigenti ordinanze balneari emesse dalla Capitaneria di porto territorialmente competente.
Ordinanza Regione FVG 3 Giugno -
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