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Pubblicato: 07/02/2012 da Redazione
Fonte:
Area Comunicazione
Comunicazione obbligatoria dei beni in godimento a soci e familiari
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Entro il 2 aprile 2012 dovrà essere inviata all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione dell'eventuale esistenza di beni concessi in uso ai soci o ai familiari (ad esempio autovettura intestata alla società, ma di fatto utilizzata dal figlio di uno dei soci).
Lo prevede il D.L. n. 138/2011 "Manovra di Ferragosto 2011" il quale ha stabilito inoltre che, se il corrispettivo annuo pagato dall'utilizzatore risulta inferiore al valore di mercato, con decorrenza dal 2012:
• in capo all'impresa concedente, i costi relativi ai beni concessi in uso sono indeducibili dal reddito d'impresa; • in capo al socio/familiare va tassata la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo pagato per l'uso del bene stesso.
Sono interessate le società di persone e di capitali, nonché imprese individuali. Rilevano le assegnazioni in godimento a soci e relativi familiari, anche nel caso di altre società di un gruppo. La comunicazione riguarda anche i soci che sono al contempo dipendenti o amministratori della società, per i quali l'utilizzo è già tassato come benefit.
Vanno trasmesse le informazioni riguardanti i beni (auto, altri veicoli, unità da diporto, aeromobili, immobili, altri beni) dati in uso a qualunque titolo (comodato, locazione, noleggio, ecc.), sia gratuitamente sia verso corrispettivo. Non vanno rilevati i beni di valore, al netto di Iva, inferiore ad 3.000,00 (diversi da auto, barche, aerei e immobili). Ad esempio, non si dovrà comunicare l'uso del telefonino aziendale, del tablet o del pc portatile. Inoltre dovrà essere comunicata qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente. La comunicazione si trasmette in via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno con riferimento ai beni dati in uso nell'anno precedente anche se il diritto è cessato prima del 31 dicembre. Entro il 2 aprile 2012 dovranno essere comunicati i beni utilizzati nel 2011. Per l'omissione della comunicazione o per la sua trasmissione con dati incompleti o non veritieri, scatta una sanzione pari al 30% della differenza tra valore di mercato e corrispettivo per l'uso. Se però i soci e la società hanno correttamente applicato le regole di tassazione, la sanzione per l'omessa comunicazione va da 258,00 a 2.065,00 euro. I dati acquisiti dal Fisco saranno inoltre impiegati per effettuare accertamenti con il metodo sintetico o da redditometro.
Per informazioni ed assistenza è possibile rivolgersi alla segreteria dell'associazione aderente di appartenenza.
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