Modalità per l’estromissione agevolata degli immobili strumentali

Con recente circolare, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle condizioni e le modalità di fruizione del beneficio di estromissione agevolata di immobili strumentali dall’impresa individuale, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP.

Dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019, è possibile optare per l’estromissione agevolata, dal patrimonio dell’impresa individuale, degli immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2018. Gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2019.

L’agevolazione spetta a coloro che rivestano la qualifica di imprenditori individuali alla data del 31 ottobre 2018 e la conservino al 1° gennaio 2019 (data a decorrere dalla quale spiega effetto l’esercizio dell’opzione per l’esclusione).

L’opzione di estromissione comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP, nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale degli immobili strumentali ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. L’imposta sostitutiva deve essere versata, tramite modello F24, in due rate:

– il 60 per cento, entro il 30 novembre 2019;

– la restante parte, entro il 16 giugno 2020.

Il valore dell’immobile su cui calcolare l’imposta sostitutiva deve essere determinato assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte fino al periodo di imposta 2018, e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti.

In alternativa, è possibile determinare il valore normale degli immobili con i criteri e le modalità previsti in materia di imposta di registro, applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto i corrispondenti moltiplicatori.

Per ulteriori informazioni è possibile chiedere un appuntamento al numero tel. 040 7707366 o per e-mail a info@confcommerciotrieste.it