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Statuto

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Confcommercio Trieste - L'Associazione - Statuto Art. 1
Denominazione ed Identità

1. L'"Unione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo - Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste", di seguito denominata "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste", è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.

2. "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" aderisce alla "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio - Imprese per l'Italia", ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederaliri e lee regole di comportame, rappresentando la Confederazione nel proprio territorio provinciale.

3. "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" si impegna altresì ad accettare: le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio - Imprese per l'Italia", nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all'art. 41 dello Statuto confederale; le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale; il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio - Imprese per l'Italia".

4. "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative, direttamente o indirettamente controllate.

5. "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" prende atto che la denominazione di cui al comma 2 ed il relativo logo sono di proprietà di "Confcommercio - Imprese per l'Italia" e che la loro adozione ed utilizzazione sono riservate alle associazioni aderenti a "Confcommercio - Imprese per l'Italia" e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza al sistema confederale.

6. "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" si impegna altresì ad utilizzare il logo confederale accompagnato dalla propria specifica denominazione, facendosi garante, nei confronti di "Confcommercio - Imprese per l'Italia", dell'uso corretto dello stesso da parte di organismi associativi o strutture societarie costituite al proprio interno, o ad essa aderenti, e/o comunque espressione diretta della propria Organizzazione.

Art. 2
Ambiti di Rappresentanza

1. "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" costituisce – con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio – il sistema di rappresentanza provinciale unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi con sede od unità locali nella Provincia di Trieste, che si riconoscono – in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica – nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all'art.12 dello Statuto confederale.

2. "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

Art. 3
Sede e durata

"Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" ha sede in Trieste ed ha durata illimitata.

Art. 4
Principi e Valori Ispiratori

1. "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
c) la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità, organizzata e non;
e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che "Confcommercio - Imprese per l'Italia" propugna nel Paese;
f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
h) la solidarietà all'interno del sistema di "Confcommercio - Imprese per l'Italia" e nei confronti degli associati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
i) l'europeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

2. "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" si impegna a impostare la sua azione, modello di riferimento per le Associazioni aderenti e per le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi a queste associati, al rispetto delle seguenti regole di comportamento:

a) rispetto del principio di pluralismo imprenditoriale al fine di garantire adeguata presenza a tutti i settori economici rappresentati nel sistema confederale, nelle diverse formule organizzative e dimensionali;
b) rispetto e promozione degli interessi legittimi dei consumatori ed utenti e in particolare del loro diritto ad una corretta e completa informazione;
c) attenzione al problema dell'inabilità, ed impegno sul terreno delle politiche attive per la sua gestione in una società ed in una economia competitiva e solidale;
d) senso di responsabilità e contributo fattivo alla salvaguardia delle condizioni di vivibilità dell'ambiente e del territorio in cui si opera;
e) partecipazione attiva e disponibile degli associati e delle Associazioni aderenti alla vita dell'Organizzazione a tutti i livelli, nelle forme stabilite dagli organi.

Art. 5
Scopi e Funzioni
"Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste":

a) promuove i principi ed i valori che ne ispirano l'azione;
b) tutela e rappresenta a livello provinciale le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi associati nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli degli associati delle Associazioni aderenti al sistema associativo provinciale;
c) valorizza gli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi associati, promuovendo e riconoscendo il proprio ruolo economico e sociale;
d) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori associati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
e) promuove, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;
f) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, anche eventualmente delegando funzioni specifiche a livelli organizzativi sub-provinciali, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari;
g) favorisce, d'intesa con gli altri livelli settoriali o categoriali del sistema presenti sul territorio, la costituzione ed il funzionamento, a livello provinciale, delle proprie articolazioni organizzative;
h) ha possibilità di stipulare contratti integrativi o accordi sindacali territoriali, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite da "Confcommercio - Imprese per l'Italia"; i contratti o accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie devono essere negoziati e firmati congiuntamente anche dalla categoria interessata;
i) ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;
j) provvede, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre "Confcommercio - Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali o Interprovinciali presenti sul territorio regionale, al finanziamento della "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Regione Friuli Venezia Giulia";
k) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale;
l) designa e/o nomina i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni nei quali la rappresentanza delle categorie e delle imprese associate sia richiesta o ammessa;
m) svolge azione conciliativa nelle controversie tra le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi a queste associati, tra le associazioni aderenti, tra imprenditori ed associazioni dei consumatori;
n) promuove strumenti di previdenza ed assistenza sanitaria integrativa a favore degli imprenditori associati e degli addetti ai settori rappresentati, anche mediante la costituzione o la partecipazione ad appositi organismi;
o) realizza, nelle forme più opportune, interventi di formazione dei rappresentanti associativi, a beneficio della propria struttura e delle Associazioni aderenti, e cura la formazione dei quadri direttivi tecnici e dei dipendenti propri e di tutte le strutture collegate e controllate.

Art. 6
Soci

1. I soci di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" sono le Associazioni territoriali, comunali, di quartiere o di via, i Sindacati di Settore e le Associazioni di Categoria provinciali e regionali. Aderisce inoltre a "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" la federazione provinciale degli anziani, espressione locale della 50&più. Da qui in avanti tutti i predetti soggetti sono denominati solo "Associazioni"; sono altresì soci le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi a queste associati.

2. Come per gli altri livelli del sistema confederale, "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, della adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi dei soggetti rappresentati.

3. Nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste", o ad essa aderente, comporta l'inquadramento dell'associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale. Il compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale dei soci di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.

4. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale delle imprese, dei professionisti o dei lavoratori autonomi, di cui al precedente comma, "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" e la Confederazione potranno promuovere, previa approvazione del Consiglio Nazionale confederale, conseguenti protocolli d'intesa tra "Confcommercio - Imprese per l'Italia Provincia di Trieste" e gli altri livelli del Sistema confederale interessati.

5. Sono inoltre riconosciuti parte del sistema associativo provinciale gli enti e gli organismi collegati di cui al successivo art. 12 e, come particolari raggruppamenti di interesse, il Gruppo Giovani Imprenditori ed il Gruppo Terziario Donna.

Art. 7
Adesione: modalità e condizioni

1. Per aderire a "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste", le Associazioni di cui al precedente articolo devono presentare domanda scritta corredata da copia del proprio Statuto, dall'elenco nominativo dei soci e dei dirigenti, dall'impegno di adesione per l'anno solare in corso e per quelli successivi, nonché da una dichiarazione scritta di accettazione integrale del presente Statuto e di quello confederale. Sulle domande di adesione a "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" delibera il Consiglio, contro le cui decisioni è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di rigetto della domanda.

2. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste", o ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativiri e lee regole di comportame e ee , con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste", nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.

3. L'iscrizione a "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" impegna i soci a tutti gli effetti di legge e statutari, per l'anno solare in corso ed a tempo indeterminato fino a recesso, nonché al pagamento dei contributi di cui all'art. 11. L'eventuale recesso deve essere comunicato al Consiglio entro il 30 giugno, a mezzo lettera raccomandata A.R. ed avrà decorrenza dal 1°gennaio dell'anno successivo.

4. Le Associazioni di cui al comma 1 del precedente articolo 6 hanno lo scopo e il compito di rappresentare unitariamente gli interessi delle imprese associate nei confronti delle autorità locali per i problemi degli associati a dimensione territoriale, settoriale e per le categorie rappresentate.

5. Le Associazioni, qualora nello svolgimento della loro attività presso enti, organismi ed autorità locali, provinciali, nazionali e nell'ambito di convegni, assemblee, manifestazioni di qualsiasi tipo, vengano a trattare problemi che possono interessare anche indirettamente altre Associazioni della provincia, sono tenute a darne preventiva informazione a "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" ed a concordare con esse le direttive da seguire.

6. Le Associazioni, entro il termine di 180 giorni dalla data di approvazione del presente Statuto, o dalla data di adesione a Confcommercio se successiva, devono uniformarsi alle prescrizioni in esso previste. Le Associazioni devono sempre comunicare preventivamente a "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" il testo delle modifiche che esse intendono apportare ai propri Statuti o regolamenti. Tali modifiche possono essere deliberate dagli Organi competenti dei singoli sodalizi a condizione che la Giunta di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" non rilevi la loro incompatibilità con il presente Statuto entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

7. Le Associazioni aggiornano di anno in anno l'elenco nominativo dei propri soci, e ne danno comunicazione a "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" entro il 20 febbraio di ogni anno tramite una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione aderente che attesti la veridicità e completezza dei dati forniti. Da tale obbligo è esclusa 50 & più.

8. I soci possono esercitare i diritti previsti dal presente Statuto solo se hanno provveduto al versamento dei contributi associativi.

9. I soci possono essere espulsi per atti che ledano gli interessi o la dignità o il decoro di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste". Infine possono essere espulsi per inosservanza delle norme del presente Statuto, nonché per gravi deviazioni degli indirizzi di politica generale dettati da "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste".

Art. 8
Nomina di un Delegato

1. Il Presidente di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" può nominare, con provvedimento motivato, un proprio Delegato, qualora presso tutti i livelli del sistema associativo provinciale, o presso loro articolazioni ed emanazioni societarie od organizzative, dirette o indirette, emerga anche una sola delle seguenti circostanze:

a) gestione economico-finanziaria con squilibri e/o irregolarità di natura contabile;
b) carenze organizzative e/o amministrative;
c) svolgimento della vita associativa in difformità con quanto previsto dal presente Statuto, ovvero dallo Statuto confederale, in particolare per quanto riguarda le procedure per la costituzione e l'attività degli Organi associativi elettivi, nonché con i principi inseriti all'interno del Codice Etico confederale;
d) mancato rispetto dei deliberati di Organi di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste".

2.Qualora i livelli del sistema associativo provinciale interessati siano Sindacati di Settore od Associazioni di Categoria provinciali autonomi, la nomina di un Delegato, da parte del Presidente, avviene di concerto con le rispettive Federazioni di Settore od Associazioni di Categoria nazionali.

3. La nomina del Delegato è comunicata per iscritto al Presidente del livello del sistema associativo provinciale interessato, allegando il relativo provvedimento in copia. Tra la data della comunicazione e la data di inizio delle attività del Delegato deve intercorrere un termine non inferiore a 7 giorni.

4. Il Delegato, con la collaborazione delle competenti funzioni del livello del sistema associativo provinciale interessato, ha il compito di accertare la situazione e proporre l'adozione delle iniziative ritenute più idonee. A tal fine il Delegato assume informazioni, raccoglie dichiarazioni, esamina atti, documenti e registri e ne estrae copia. Dello svolgimento delle proprie attività il Delegato redige un sintetico resoconto. Il Presidente del livello del sistema associativo provinciale interessato ha diritto di ottenere copia del resoconto delle attività del Delegato.

5. Al termine delle proprie attività, il Delegato redige una relazione, che sottopone al Presidente di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste".

6. Tutti gli Organi associativi del livello del sistema associativo provinciale interessato si adoperano affinché al Delegato sia prestata la più ampia collaborazione, al fine del sollecito e completo svolgimento delle proprie attività.

Art. 9
Commissariamento

1. La Giunta di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" può, presso tutti i livelli del sistema associativo provinciale, su proposta del Presidente, nominare un Commissario qualora:

a) sia stata ostacolata l'attività del Delegato di cui all'art. 8 del presente Statuto;
b) sulla base della ricorrenza anche di una sola delle circostanze di cui all'art. 8, comma 1, del presente Statuto, ne sia fatta richiesta nella relazione del Delegato;
c) anche indipendentemente dalla nomina di un Delegato o da una sua richiesta, comunque emerga, in modo grave e/o urgente, anche una sola delle circostanze di cui al medesimo art. 8, comma 1, del presente Statuto;
d) ne sia fatta richiesta motivata da un organo deliberante di uno dei livelli del sistema associativo provinciale.

2. Qualora i livelli del sistema associativo provinciale interessati siano Sindacati di Settore od Associazioni di Categoria provinciali autonomi, la nomina di un Commissario, da parte della Giunta, su proposta del Presidente, avviene di concerto con le rispettive Federazioni di Settore od Associazioni di Categoria nazionali.

3. La proposta di commissariamento è comunicata per iscritto al Presidente del livello del sistema associativo provinciale interessato. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione della Giunta di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" deve intercorrere un termine non inferiore a 15 giorni. Fino a 7 giorni prima della data della riunione, il Presidente del livello del sistema associativo provinciale interessato può far pervenire alla Giunta di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" le proprie osservazioni scritte.

4. La Giunta di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" delibera sulla proposta di commissariamento, determinandone la durata. Qualora la gestione commissariale lo suggerisca, la stessa Giunta può deliberarne la proroga.

5. La nomina del Commissario è comunicata per iscritto al Presidente del livello del sistema associativo provinciale interessato, allegando la relativa delibera in copia. Della nomina del Commissario è altresì data notizia al primo Consiglio utile di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste", a cura del Presidente.

6. Con il commissariamento, gli Organi associativi del livello del sistema associativo provinciale interessato – ad eccezione degli Organi corrispondenti all'Assemblea ed al Collegio dei Probiviri – decadono.

7. I poteri degli Organi associativi decaduti sono assunti dal Commissario, il quale adotta i provvedimenti ritenuti più opportuni. Restano ferme le pregresse responsabilità, di qualsivoglia natura, dei componenti degli Organi associativi del livello del sistema associativo provinciale interessato, ed in particolare quelle attinenti alle obbligazioni di natura patrimoniale. Alla scadenza, il Commissario presenta il rendiconto della sua gestione alla Giunta di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" e agli Organi non decaduti del livello del sistema associativo provinciale interessato.

Art. 10
Decadenza e recesso

1. La qualità di socio di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" si perde:

a) nel caso di suo scioglimento;
b) per esercizio del diritto di disdetta, che tuttavia non esonera il socio dagli impegni assunti nei modi e nei termini di cui al precedente articolo, 7 comma 3;
c) per accertata sopravvenuta carenza dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione;
d) per espulsione deliberata in forza del precedente art. 7 comma 8;
e) per morosità contestata, rimanendo impregiudicata ogni azione per il recupero dei crediti relativi.

2. Sulla proposta di espulsione o decadenza, di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente comma, delibera il Consiglio. La proposta è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione del Consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.

3. Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire al Consiglio le proprie osservazioni scritte. La delibera del Consiglio è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione.

4. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di cui al precedente comma 3, il socio escluso può proporre domanda di arbitrato, ai sensi del presente Statuto. La delibera di espulsione o decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. La domanda di arbitrato ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di esclusione.

5. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

6. "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" , su delibera del Consiglio, conseguentemente alla deliberazione di perdita della qualità di socio di uno dei livelli organizzativi del sistema associativo provinciale, può promuovere la costituzione di un nuovo livello del sistema associativo provinciale, avente lo stesso ambito territoriale e la stessa sfera di rappresentanza del livello decaduto.

Art. 11
Finanziamento

1. Il finanziamento delle attività di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" è assicurato dalle Associazioni attraverso i contributi corrisposti dalle imprese associate, che vengono acquisiti tramite le Associazioni stesse, e da altre entrate che derivano dall'esercizio di proprie attività sociali ed istituzionali, nonché da contributi di terzi.

2. L'ammontare dei contributi e la destinazione degli stessi per lo svolgimento delle attività associative viene definito sulla base del conto economico preventivo dal Consiglio di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" , che lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea. Presso i diversi livelli del sistema associativo di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile. Il Consiglio di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" con maggioranza qualificata di due terzi ha facoltà di deliberare contributi straordinari a carico dei soci a fronte di servizi particolari o comunque per scopi o attività eccezionali. Ove il Consiglio non deliberi tempestivamente per l'anno di pertinenza restano fermi, salvo conguaglio, misure e modalità di corresponsione dei contributi dell'anno precedente, salvo diversa decisione da parte dell'Assemblea con maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti.

3. Le Associazioni hanno patrimonio separato, autonomia amministrativa e contabile e possono deliberare contributi diretti nei confronti dei propri associati. Esse devono trasmettere a "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" i bilanci consuntivi e preventivi, compresi quelli delle società controllate, entro 30 giorni dalla loro approvazione o deposito al Registro Imprese. In caso di mancata approvazione dei bilanci consuntivi, oltre il termine di 30 giorni dalla scadenza statutaria, il Presidente dell'organo di controllo e verifica contabile dell'Associazione aderente, ha facoltà di convocare l'organo competente per l'approvazione.

4. Le Associazioni che non avranno effettuato i versamenti dovuti saranno considerate morose e "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" avrà facoltà di procedere legalmente al recupero dei contributi non versati. Le Associazioni che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste", non possono esercitare i rispettivi diritti associativi. "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" ha diritto di compensare i debiti contributivi o di altra natura dei soci effettivi nei suoi riguardi con i crediti o con somme di loro pertinenza disponibili.

Art. 12
Enti ed Organismi collegati

1. Sono enti ed organismi collegati a "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" quelli costituiti e/o promossi dalla stessa.

2. Con deliberazione del Consiglio possono essere riconosciuti, come enti collegati, anche quelli ai quali "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" soltanto partecipi.

3. Con deliberazione della Giunta, gli enti collegati, tramite loro rappresentanti o delegati, possono essere ammessi a partecipare a organismi tecnici o commissioni consultive associative in cui la loro competenza o esperienza rivestano specifica rilevanza.

4. Gli enti collegati devono prevedere nei rispettivi Statuti norme idonee a garantire un'adeguata presenza di esponenti di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" nei propri Organi associativi ed il coordinamento della propria attività con la stessa associazione provinciale.

5. 50 & più Enasco - Ente Nazionale di Assistenza per gli esercenti Attività Commerciali, costituito da "Confcommercio - Imprese per l'Italia" e riconosciuto con Decreto Ministeriale 26 aprile 1967, è l'Ente collegato al sistema confederale di carattere tecnico del quale "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" si avvale per svolgere, nell'ambito del territorio provinciale, le funzioni di servizio, di consulenza, di assistenza e di tutela di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152.

Art. 13
Gruppo Giovani Imprenditori

1. In seno a "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste", è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 40° anno di età.

2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste", conformemente al disposto dell'articolo 15 dello Statuto confederale.

3. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste", di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi provinciali, e di attività mirate alla valorizzazione della componente giovanile nel tessuto economico provinciale.

Art. 14
Gruppo Terziario Donna

1. In seno a "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste", è costituito il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.

2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste", conformemente al disposto dell'articolo 16 dello Statuto confederale.

3. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio - Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste", di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi provinciali, e di attività mirate alla valorizzazione della componente femminile nel tessuto economico provinciale.

Art. 15
"Confcommercio - Imprese per l'Italia" - Associazione Interprovinciale
(come previsto all'art. 12, comma 2, dello Statuto confederale)


1. "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste", sulla base di adeguate motivazioni di ordine economico ed organizzativo, può promuovere assieme ad altre "Confcommercio - Imprese per l'Italia" - Associazioni Provinciali, confinanti e presenti sul medesimo territorio regionale, previo preventivo parere positivo in tal senso formulato dalla Confederazione, la costituzione di una "Confcommercio - Imprese per l'Italia" - Associazione Interprovinciale, che, equiparata alle "Confcommercio - Imprese per l'Italia" - Associazioni Provinciali, individui, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, il territorio formato dalla propria provincia e dalle altre province interessate.

2. La costituzione di una "Confcommercio - Imprese per l'Italia" - Associazione Interprovinciale, definita mediante deliberazione del Consiglio Nazionale confederale, esclude la presenza di altre "Confcommercio - Imprese per l'Italia" - Associazioni Provinciali nel medesimo territorio.

3. Nel caso di istituzione di nuove province sul proprio territorio, "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" manterrà di norma i pregressi ambiti territoriali di rappresentanza, costituendosi – anche sulla scorta di accordi territoriali interassociativi promossi dalla Confederazione in riferimento ai principi di cui all'art. 8, comma 7 ed ai requisiti di cui all'art. 18 dello Statuto confederale – quale "Confcommercio - Imprese per l'Italia" - Associazione Provinciale di ambito interprovinciale, ovvero quale "Confcommercio - Imprese per l'Italia" - Associazione Provinciale avente ambito territoriale di rappresentanza diverso dai nuovi confini amministrativi delle province, entrambe comunque equiparate alle "Confcommercio - Imprese per l'Italia" - Associazioni Provinciali.

4. L'adesione al sistema confederale di nuove "Confcommercio - Imprese per l'Italia" - Associazioni Provinciali, aventi ambito territoriale di rappresentanza coincidente con i confini amministrativi delle province di nuova istituzione, e corrispondente in parte a quello di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste", potrà essere deliberata dal Consiglio Nazionale confederale – sulla scorta di adeguata istruttoria riferita, in particolare, ai principi di cui all'art. 8 comma 7 e ai requisiti di cui all'art. 18 dello Statuto confederale – solo nel caso di preliminare parere positivo in tal senso formulato da "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" e dalle altre preesistenti ed interessate "Confcommercio - Imprese per l'Italia" - Associazioni Provinciali.

5. L'adesione o la costituzione da parte di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" di una "Confcommercio - Imprese per l'Italia" - Associazione Interprovinciale che individui, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, anche il territorio formato dalla propria provincia, è deliberata dall'Assemblea in convocazione straordinaria, previo parere positivo vincolante del Consiglio.

Art. 16
"Confcommercio - Imprese per l'Italia"- Friuli Venezia Giulia Unione Regionale e Conferenza di Sistema Regionale

1. "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" costituisce, assieme alle altre "Confcommercio - Imprese per l'Italia"- Associazioni Provinciali e/o Interprovinciali presenti sul territorio regionale, "Confcommercio - Imprese per l'Italia" Friuli Venezia Giulia Unione Regionale, livello regionale del sistema confederale, assegnandone le funzioni previste all'art. 11, commi 5 e 7, dello Statuto confederale.

2. "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" provvede al finanziamento di "Confcommercio - Imprese per l'Italia" Friuli Venezia Giulia Unione Regionale, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre "Confcommercio - Imprese per l'Italia"- Associazioni Provinciali e/o Interprovinciali presenti sul territorio regionale.

3. "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" adotta, assieme alle altre "Confcommercio - Imprese per l'Italia"- Associazioni Provinciali e/o Interprovinciali presenti sul territorio regionale, l'istituto della Conferenza di Sistema Regionale, previsto all'art. 11, comma 8, dello Statuto confederale. La disciplina delle modalità di organizzazione e di funzionamento della Conferenza di Sistema Regionale, nonché le procedure per la ratifica formale delle decisioni assunte nell'ambito della suddetta Conferenza da parte dei rispettivi e competenti Organismi dirigenti, sono definite mediante Regolamento approvato da "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste", attraverso deliberazione del Consiglio, e dalle altre "Confcommercio - Imprese per l'Italia"- Associazioni Provinciali e/o Interprovinciali costituenti l'organizzazione regionale e ratificato da "Confcommercio - Imprese per l'Italia" Friuli Venezia Giulia Unione Regionale.

4. "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" può, mediante delibera del Consiglio ed attraverso la Conferenza di Sistema Regionale, delegare od assegnare a "Confcommercio - Imprese per l'Italia" Friuli Venezia Giulia Unione Regionale ulteriori funzioni, come previsto all'art. 11, comma 7, dello Statuto confederale. Le deliberazioni della Conferenza di Sistema Regionale relative ad ulteriori funzioni delegate od assegnate da parte di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" a "Confcommercio - Imprese per l'Italia" Friuli Venezia Giulia Unione Regionale devono contenere articolati piani organizzativi e finanziari relativi alla messa a regime delle suddette funzioni.

Art. 17
Composizione Organi Associativi

1. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" sono:

a) imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che fanno parte del sistema associativo provinciale, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste", eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in attività, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste";
b) rappresentanti dei livelli del sistema associativo provinciale che siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, che non si trovino in posizione debitoria verso "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste". I suddetti rappresentanti devono essere in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a), eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale;
c) in deroga a quanto previsto alle precedenti lettere a) e b) in tema di requisiti necessari, possono essere componenti degli Organi elettivi i Soci designati dalla Federazione provinciale degli Anziani, espressione provinciale di 50 & più, a condizione che questa sia in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse.

2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale, dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di "Confcommercio - Imprese per l'Italia" e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie. La certificazione comprovante l'eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.

3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

4. La delibera di decadenza di cui al precedente comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione.

5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al precedente comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.

6. Il Presidente di Associazione aderente a "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste", per gli Organi statutari nei quali può essere componente, ha la facoltà di farsi rappresentare per l'intera durata della carica da un consigliere dell'Associazione stessa preventivamente a ciò delegato. I componenti degli Organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni.

7. Il Consiglio può dichiarare decaduto dalla carica colui che, senza giustificato e documentato motivo, sia risultato assente per tre sedute consecutive alle riunioni dell'Organo di appartenenza. Alla sostituzione provvede l'Associazione da cui proveniva o era iscritto il membro decaduto. Il mancato pagamento dei contributi associativi comporta la decadenza da ogni carica sociale, ove non sia ottemperato entro 15 giorni dalla messa in mora da parte dell'organo amministrativo.

8. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

9. I componenti degli Organi associativi elettivi sono eletti di norma a scrutinio segreto. Tuttavia nel caso di elezione per il rinnovo delle cariche sociali, tutti gli Organi associativi previsti nel presente Statuto, l'Assemblea o il Consiglio delle Associazioni aderenti e dei Gruppi Terziario Donna e Giovani Imprenditori possono, nell'ambito della loro sovranità e previa deliberazione assunta a maggioranza semplice, decidere per la votazione palese per alzata di mano. Tale deliberazione dovrà essere espressamente contenuta nel verbale della riunione. In caso di parità di voto la votazione dovrà essere ripetuta. Nel caso in cui anche la seconda votazione esprimesse una parità di voto si dovrà procedere all'elezione a scrutinio segreto.

Art. 18
Incompatibilità

1. Presso "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, nonché quella di Direttore Generale, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

2. Attraverso delibera motivata del Consiglio, esclusivamente per la carica di membro di Giunta, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per le sole cariche elettive di Consigliere Regionale, Consigliere Provinciale, Consigliere Comunale e Consigliere Circoscrizionale, o cariche ad esse corrispondenti, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al precedente comma.

3. L'incompatibilità di cui al precedente comma 1 è estesa a tutti gli Organi previsti dal presente Statuto, nonché a quella di Direttore Generale, in caso di accesso o nomina di persone che non ricoprono già cariche all'interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste". L'eventuale deroga di cui al precedente comma 2 si applica pertanto esclusivamente nei confronti di coloro che già ricoprono cariche all'interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, provinciali.

4. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del precedente comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

5. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste".

Art. 19
Durata

1. Presso "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" tutte le cariche elettive hanno la durata di 5 anni e sono svolte gratuitamente, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle funzioni inerenti la carica.

2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Art. 20
Rieleggibilità del Presidente

1. Presso "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente. 2. Ai sensi dell'art. 50 dello Statuto Confederale, non si tiene conto del mandato o dei mandati ricoperti anteriormente al primo rinnovo successivo alla data della delibera assembleare di adeguamento del presente Statuto ai requisiti di appartenenza ed ai contenuti previsti dall'art. 18 dello Statuto Confederale.

Art. 21
Organi


Gli Organi di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio;
- il Presidente;
- la Giunta;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 22
Assemblea: composizione, convocazione e svolgimento

1. L'Assemblea di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" è composta dai delegati delle Associazioni aderenti. Le Associazioni ed i loro delegati devono essere in regola con il pagamento dei contributi associativi, conformemente al disposto del precedente art. 11. Ogni associazione aderente ha diritto di esprimere un numero di voti in rapporto di 1 ogni 10 soci. I resti danno diritto ad un ulteriore voto solo se superiori a 5 unità. Le Associazioni che hanno meno di 6 soci hanno diritto di poter esprimere comunque un voto in Assemblea. 50&più ha diritto di esprimere in Assemblea un numero di voti in rapporto di 1 ogni 100 soci, con diritto ad un ulteriore voto se il resto è superiore a 50 unità.

2. Il numero dei soci è quello derivante dagli elenchi depositati presso "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" ai sensi del comma 1 del precedente art. 11, che attestano i soci dichiarati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Le Associazioni designano i delegati per l'Assemblea. Ogni delegato può esprimere due voti, salvo i casi di voto unico o residuo dove il delegato ha diritto ad un solo voto. La comunicazione delle designazioni dei delegati in Assemblea deve pervenire a "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" almeno 8 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea. Le Associazioni che non effettuano la comunicazione dei dati di cui al precedente comma 2 entro il termine stabilito dal presente Statuto, e/o non comunicano le designazioni di cui al presente comma non hanno diritto di voto in Assemblea.

4. L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, entro il 30 giugno e il 30 novembre, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta motivata con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno:
a) dalla maggioranza del Consiglio;
b) da un terzo delle Associazioni, che rappresentino non meno di un quarto dei voti assembleari.

5. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini sopraindicati, oppure entro quindici giorni dalla ricezione della relativa richiesta, vi provvede d'ufficio il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

6. La convocazione avviene mediante avviso scritto, inviato alle Associazioni almeno otto giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno, l'indicazione della data e dell'ora della seconda convocazione e, se all'ordine del giorno vi è l'approvazione dei bilanci, quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui gli stessi ed i documenti annessi ed ogni altro documento utile in relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno possono essere consultati.

7. L'Assemblea nomina nel proprio seno il presidente, tre scrutatori e il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Il Presidente di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" ha tuttavia la facoltà di farsi assistere da un notaio, in veste di segretario dell'Assemblea. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di modifiche statutarie, di recesso da "Confcommercio - Imprese per l'Italia", di adesione o costituzione di una "Confcommercio - Imprese per l'Italia"-Associazione Interprovinciale di diretto interesse, e di scioglimento di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste". Il segretario redige il verbale dell'adunanza che deve essere sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci, dagli eventuali scrutatori e dallo stesso segretario e trascritto nel registro dei verbali.

8. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali; in seconda convocazione, quando sia presente un numero di componenti tale da disporre di almeno il 20% dei voti totali. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità di voti la votazione sarà ripetuta e, in ipotesi di riconfermata parità, la proposta messa ai voti si intenderà respinta. Ove si verificasse parità di voti in esito alla votazione per l'elezione ad una carica sociale, la votazione sarà ripetuta e, in ipotesi di riconfermata parità, si procederà adottando il criterio di anzianità anagrafica dei candidati eleggendo il candidato più giovane.

9. Per le votazioni viene seguito il metodo stabilito preliminarmente dal Presidente, salvo che un quinto dei rappresentanti presenti richieda che si adotti un metodo diverso, nel qual caso l'Assemblea delibererà circa il sistema di votazione. È consentito anche ad un solo rappresentante presente chiedere che si proceda alla votazione segreta.

10. Per le modifiche statutarie è sempre necessaria la presenza di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga di almeno il 60% dei voti complessivi. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione.

11. Il recesso da "Confcommercio - Imprese per l'Italia" è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza del 75% dei suoi componenti e che rappresenti il 75% dei voti complessivi riferibili. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio - Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata A.R. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

12. Per lo scioglimento di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga del 75% dei voti complessivi.

13. Un numero non inferiore al 40% dei componenti dell'Assemblea, che disponga di non meno del 40% dei voti complessivi, può richiedere per iscritto al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la convocazione dell'Assemblea per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione, per il suo svolgimento entro 90 giorni, dell'Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche associative.

Art. 23
Assemblea: competenze

1. L'Assemblea di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" è ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea ordinaria:

a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste";
b) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente – inoltrandolo a "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste", accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti –, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
c) approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il conto economico preventivo dell'anno successivo – inoltrandolo a "Confcommercio - Imprese per l'Italia" – e la delibera del Consiglio che stabilisce i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;
d) elegge o nomina: il Presidente; il Consiglio il Collegio dei Revisori dei Conti; il Collegio dei Probiviri;
e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, demandato alla sua competenza.

3. L'Assemblea straordinaria delibera su:

a) modifiche statutarie o adozione di un nuovo Statuto;
b) recesso da "Confcommercio - Imprese per l'Italia";
c) adesione o costituzione di una "Confcommercio - Imprese per l'Italia"-Associazione Interprovinciale di diretto interesse;
d) scioglimento di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" ai sensi degli artt. 15, (comma 5), 22 (comma 10, 11, 12) e 37 del presente Statuto.

Art. 24
Consiglio: composizione, convocazione e svolgimento

1. Il Consiglio è nominato dall'Assemblea ed è composto da:
- il Presidente di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste", che lo presiede. In sua assenza il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente Vicario;

- almeno un rappresentante designato da ogni associazione aderente. Garantita tale base minima di rappresentatività, ogni associazione aderente designa in aggiunta un numero di rappresentanti proporzionale al numero di voti spettanti in Assemblea, determinato in rapporto di 1 a 18. Gli eventuali resti danno diritto ad un ulteriore consigliere solo se superiori a 9. La 50&più può designare un massimo di 4 consiglieri;

- il Presidente provinciale del Gruppo Giovani Imprenditori;

- il Presidente provinciale del Gruppo Terziario Donna.

2. Compongono il Consiglio con voto consultivo:

- i Presidenti delle Consulte provinciali;

- il Presidente provinciale del Confidi;

- il Presidente provinciale di 50&più Enasco;

- i Presidenti degli Enti e Organismi promossi o partecipati da "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste".

3. In caso di vacanza di un consigliere il Consiglio provvede alla cooptazione di un consigliere designato dall'associazione aderente di provenienza del consigliere vacante. Il consigliere resta in carica fino alla successiva Assemblea, che provvederà alla nomina.

4. In caso di adesione a "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" di una nuova associazione il Consiglio provvede alla cooptazione di uno o più consiglieri designati dalla nuova associazione aderente, ai sensi del comma 1 del presente articolo. I consiglieri restano in carica fino alla successiva Assemblea, che provvederà alla nomina ai sensi del comma 2 lettera d) dell'art. 23 del presente Statuto.

5. è convocato dal Presidente per iscritto, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente dello stesso fino a 8 giorni prima della data della riunione e recante l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno; è altresì convocato quando ne faccia richiesta motivata, con indicazione dell'ordine del giorno, almeno un terzo dei suoi componenti ovvero il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente provvede entro 10 giorni dalla richiesta; in caso di inerzia la convocazione è disposta dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Nei casi di urgenza è ammessa la convocazione con preavviso di soli 3 giorni.

6. è validamente riunito quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti.

7. Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. Svolge annualmente almeno quattro sedute.

9. In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti eletti, l'intero Consiglio decade e l'Assemblea, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata senza indugio dal Presidente, per il rinnovo di tutte le cariche associative.

Art. 25
Consiglio: competenze

Il Consiglio:

a) delibera sulle domande di adesione a "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" da parte delle Associazioni interessate, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del presente Statuto;
b) riconosce ai sensi del precedente art. 7, le Associazioni territoriali, comunali, di quartiere o di via, i Sindacati di Settore e le Associazioni di Categoria provinciali e regionali aderenti a "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste";
c) definisce l'ammontare ed il riparto dei contributi associativi con le modalità ed i termini previsti dall'art. 11 del presente Statuto;
d) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione del patrimonio immobiliare e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
e) tratta e delibera in merito alle attività sindacali di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste";
f) approva le proposte di modifiche statutarie, predisposte dalla Giunta, da sottoporre all'Assemblea;
g) esercita, in caso di particolare necessità ed urgenza, i poteri dell'Assemblea, salvo ratifica di quest'ultima che andrà a tale scopo convocata entro trenta giorni;
h) elegge tra i suoi componenti, su proposta del Presidente, un Vice Presidente Vicario, nonché tre Vice Presidenti;
i) elegge tra i suoi componenti, su proposta del Presidente, i componenti della Giunta;
j) su proposta del Presidente, può cooptare fino a quattro componenti, individuati per particolari e rilevanti esperienze e competenze;
k) predispone ogni anno, in ottemperanza agli schemi suggeriti da "Confcommercio - Imprese per l'Italia", il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il conto economico preventivo ed i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, e le modalità per la loro riscossione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio, nel corso dell'esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del conto economico preventivo da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea;
l) attua le decisioni dell'Assemblea e delibera in ogni altra materia che non sia riservata alla competenza di altri Organi di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste", adottando ogni provvedimento relativo;
m) esprime proprio parere vincolante sull'adesione o costituzione di una "Confcommercio - Imprese per l'Italia" - Associazione Interprovinciale di interesse, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del presente Statuto;
n) approva il Regolamento per la disciplina delle modalità di organizzazione e di funzionamento della Conferenza di Sistema Regionale, nonché le procedure per la ratifica formale delle decisioni assunte nell'ambito della suddetta Conferenza da parte dei rispettivi e competenti Organismi dirigenti, come previsto all'art. 16, comma 3, del presente Statuto;
o) delibera l'assegnazione o delegazione a "Confcommercio - Imprese per l'Italia" Friuli Venezia Giulia Unione Regionale di ulteriori e specifiche funzioni attraverso la Conferenza di Sistema Regionale, come previsto all'art. 16, comma 4, del presente Statuto;
p) promuove, mediante propria deliberazione, mirati ed articolati progetti di integrazione e coordinamento, razionalizzazione e sviluppo, del sistema associativo provinciale, per l'elargizione da parte del Fondo Nazionale per lo Sviluppo del Sistema di contributi per la loro realizzazione come previsto all'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;
q) può fare esplicita richiesta di intervento alla Confederazione qualora "Confcommercio - Imprese per l'Italia" Friuli Venezia Giulia Unione Regionale risultasse non possibilitata ad adempiere agli impegni obbligatori previsti nel proprio Statuto, al fine di individuare l'attuazione delle soluzioni organizzative atte a garantire le migliori condizioni di funzionamento e sviluppo del sistema in ambito regionale, anche di carattere temporaneo o sperimentale. Le decisioni relative sono deliberate dalla Giunta Nazionale confederale ed hanno carattere vincolante per i soggetti ed i livelli del sistema interessati;
r) può dotarsi di un proprio Regolamento e delibera in merito ad ogni altro Regolamento, la cui definizione e approvazione si renda necessaria o opportuna in attuazione del presente Statuto;
s) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del "titolare" di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla tutela dei dati personali;
t) può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio, secondo modalità da esso stesso stabilite;
u) può temporaneamente delegare, su proposta motivata del Presidente, alcuni dei propri compiti alla Giunta;
v) può istituire nel suo seno, al fine di favorire una migliore organizzazione del proprio lavoro, Sezioni consiliari, determinandone le competenze;
w) può essere delegato dall'Assemblea ad apportare al presente Statuto modifiche testuali minori che si rendessero necessarie a seguito di non sostanziali modifiche dello Statuto Confederale, nonché a seguito di formali osservazioni provenienti dal Consiglio Nazionale di "Confcommercio - Imprese per l'Italia".
x) delibera i provvedimenti di espulsione e decadenza, ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto, specificandone i motivi;
y) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

Art. 26
Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e statutaria, ad ogni effetto, di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste"; ne ha la firma, che può delegare al Vice Presidente Vicario.

2. Convoca l'Assemblea, ed è di diritto Presidente del Consiglio e della Giunta.

3. Sovrintende all'andamento di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" e provvede all'esecuzione dei deliberati degli Organi collegiali della medesima. In particolare:

a) ha la gestione ordinaria di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" e può delegare a Dirigenti o funzionari della stessa, con propria apposita delibera, il compimento di singoli atti o categorie di atti;
b) propone al Consiglio i nominativi da cui eleggere la Giunta, il Vice Presidente Vicario ed i Vice Presidenti;
c) propone alla Giunta la nomina e la revoca del Direttore Generale;
d) propone al Consiglio i nominativi di persone, individuate per particolari e rilevanti esperienze e competenze, eventualmente da cooptare all'interno dello stesso;
e) delibera, sentito il Direttore Generale, l'ordinamento degli uffici, adotta i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico, alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale;
f) conferisce incarichi professionali, occasionali o continuativi, a persone di specifica competenza;
g) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste", nominando avvocati e procuratori alle liti;
h) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio e della Giunta, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi, nella prima riunione successiva all'adozione dei relativi provvedimenti;
i) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste", salvo successiva ratifica da parte del Consiglio;
j) sentita la Giunta, può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;
k) può nominare, con provvedimento motivato, un proprio Delegato presso tutti i livelli del sistema associativo provinciale, o presso loro articolazioni ed emanazioni societarie od organizzative, dirette o indirette, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto;
l) può proporre alla Giunta la nomina di un Commissario presso tutti i livelli del sistema associativo provinciale, ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto;
m) ha facoltà di riscuotere e quietanzare;
n) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.

4. Fuori dal caso previsto all'art. 22, comma 13, del presente Statuto, in caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente Vicario, il quale procede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea elettiva, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

Articolo 27
Commissione di designazione del Presidente

1. La Commissione di designazione viene eletta dal Consiglio entro e non oltre tre mesi dalla scadenza del mandato del Presidente di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste".

2. Deve essere composta da cinque membri, tra gli imprenditori associati che abbiano maturato una significativa esperienza nell'organizzazione. Fanno parte di diritto della Commissione, e non si computano nel numero di componenti previsto, il Presidente in carica, solo se non è più rieleggibile e se non è stato oggetto di voto di sfiducia, il Presidente Onorario, il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori ed il Presidente del Gruppo Terziario Donna.

3. Ha il compito di esperire in via riservata ed in un periodo di tempo definito dallo stesso Consiglio, la più ampia consultazione di coloro che esercitano l'elettorato attivo per l'elezione del Presidente e quindi di riferire all'Assemblea sulle candidature che si sono evidenziate e che sono ritenute più autorevoli ed idonee a ricoprire la carica di Presidente di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste".

Articolo 28
Presidente Onorario

Può essere nominato dall'Assemblea su proposta del Consiglio, il Presidente Onorario, scelto tra gli ex Presidenti di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste". Partecipa di diritto, a titolo consultivo e senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea, del Consiglio e della Giunta.

Articolo 29
Giunta

1. La Giunta è composta da 17 Consiglieri, tra cui:

- il Presidente di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste", che la presiede;
- il Vice Presidente Vicario;
- i tre Vice Presidenti;
- i Presidenti Provinciali del Gruppo Giovani Imprenditori e del Gruppo Terziario Donna;
- dieci componenti eletti tra i consiglieri su proposta del Presidente.

2. Può cooptare nel suo seno, su proposta del Presidente, fino ad un massimo di tre ulteriori componenti. In caso di vacanza del posto di membro di Giunta, il Presidente entro venti giorni mette in atto i provvedimenti necessari per la sua sostituzione. I nuovi eletti durano in carica sino alla naturale scadenza del mandato in corso.

3. è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, di norma una volta al mese, mediante comunicazione scritta, da inviarsi almeno con cinque giorni di preavviso, e contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora nonché l'ordine del giorno della riunione. Nei casi di urgenza, è ammessa la convocazione con preavviso di un solo giorno.

4. è validamente riunita in presenza della metà più uno dei suoi componenti. Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. Nel quadro delle direttive di massima fissate dall'Assemblea e degli indirizzi indicati dal Consiglio, detta i criteri operativi di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste", elabora e propone le questioni da sottoporre al Consiglio stesso, assume i provvedimenti necessari per il buon funzionamento di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" e per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

6. La Giunta inoltre:

a) delibera in via preventiva sulla conformità al presente Statuto delle modifiche che i singoli soci intendono apportare ai propri Statuti;
b) adotta, in caso di particolare necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio cui conferisce per la ratifica alla sua prima riunione successiva;
c) elabora le proposte, da sottoporre al Consiglio, relative alla determinazione dei contributi associativi;
d) su proposta del Presidente, nomina e revoca il Direttore Generale, fissandone gli emolumenti;
e) su proposta del Presidente, provvede alla designazione ed alla nomina, in quanto di competenza di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste", di delegati e rappresentanti nei consessi, enti, organismi e commissioni, nonché alla loro eventuale revoca;
f) decide la partecipazione di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" a congressi, convegni e riunioni - in quanto di sua competenza - e ne designa i rappresentanti;
g) delibera in ordine all'eventuale costituzione di Uffici di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" ovunque ne sia ravvisata l'opportunità, previ accordi con le Associazioni interessate;
h) esamina i conti economici preventivi ed i conti consuntivi;
i) esamina l'amministrazione delle società collegate, almeno due volte l'anno;
j) su proposta del Presidente, può nominare un Commissario presso tutti i livelli del sistema associativo provinciale, ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto;
k) esercita ogni altra funzione ad essa demandata dal presente Statuto.

Art. 30
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo.

2. Nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili, secondo il disposto del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

3. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.

4. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti costituito presso gli altri livelli del sistema confederale, con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo nazionale di "Confcommercio - Imprese per l'Italia" e di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.

Art. 31
Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei probiviri assicura il sistema di garanzia statutario di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste".

2. è composto da tre componenti effettivi e due supplenti. Il Presidente, eletto, come tutti i componenti, dall'Assemblea, deve essere un avvocato iscritto all'albo.

3. La carica di Proboviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.

4. Nella prima riunione successiva all'elezione, nomina al proprio interno il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.

5. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

6. Esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia ed in particolare:

a) funzione conciliativa, deliberando sulle controversie tra i soci di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" e di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. La procedura di conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio;
b) funzione consultiva, esprimendo pareri non vincolanti sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste".

7. Delibera a maggioranza dei propri componenti.

Art. 32
Arbitrato

1. Le controversie tra soci e "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" sono devolute ad un collegio arbitrale composto da tre Arbitri, che tutti i soci, con l'esplicita accettazione della presente clausola compromissoria, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del presente Statuto, si obbligano a nominare nel modo che segue: ciascuna parte, con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra l'Arbitro che essa nomina, con invito a procedere alla designazione del proprio. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell'Arbitro da essa nominato. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Trieste. Il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato di comune accordo dagli Arbitri ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Trieste

2. Se le parti sono più di due, gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Trieste.

3. Per il resto, la procedura arbitrale è disciplinata dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Art. 33
Direttore Generale

1. Il Direttore Generale di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dalla Giunta.

2. Il Direttore Generale:
a) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell'espletamento dei loro compiti, svolgendo funzioni istruttorie e di coordinamento tecnico dei lavori;
b) è il capo del personale, responsabile dell'attività organizzativa ed operativa degli uffici di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" e delle Società strumentali controllate e collegate, assicurando il loro buon funzionamento;
c) assume i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
d) svolge funzioni di coordinamento nei confronti dei Segretari Generali e dei Direttori delle Associazioni aderenti;
e) può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;
f) dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo, secondo criteri deliberati dalla Giunta su proposta del Presidente.

Art. 34
Consulte Provinciali

1. Il Consiglio di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" promuove la costituzione di Consulte Provinciali per il Commercio, il Turismo, i Servizi ed i Trasporti e Logistica. I Settori e le Categorie interessate vengono individuate dal Consiglio di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" conformemente alle indicazioni della Confederazione.

2. Le Consulte Provinciali per il Commercio, il Turismo, i Servizi ed i Trasporti e Logistica sono composte dai Presidenti pro-tempore dei Sindacati di Settore e delle Associazioni di Categoria costituiti a livello provinciale e aderenti a "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" e da un ulteriore delegato in rappresentanza di ciascuna di dette Organizzazioni provinciali.

3. Ciascuna Consulta Provinciale predispone un proprio Regolamento che sottopone ad approvazione del Consiglio di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste".

4. Ciascuna Consulta Provinciale: elegge, nel suo seno, il Presidente; può chiedere che vengano inseriti nell'ordine del giorno del Consiglio di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" argomenti inerenti alla politica del proprio ambito settoriale o categoriale; esprime pareri alla Giunta ed al Consiglio di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" sui provvedimenti e le iniziative provinciali per i settori e le categorie rappresentati.

5. Il Presidente pro-tempore di ciascuna Consulta Provinciale può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste".

Art. 35
Patrimonio, Amministrazione e Gestione Finanziaria

1. Il patrimonio è costituito:
a) dal fondo di dotazione di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste", il quale costituisce il fondo che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali; b) dal fondo patrimoniale vincolato, costituito da ogni riserva per la quale, per espressa delibera degli Organi sociali in tal senso, o per vincolo imposto da eventuali terzi donatori, sia imposto un espresso vincolo di destinazione;
c) dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile.

2. "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" può pregiarsi di ogni entrata derivante da:
a) le quote sociali ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
b) i contributi confederali e dalle erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;
c) le erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati a "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste";
d) ogni bene lasciato in eredità o legato;
e) ogni provento derivante dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;
f) ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste";
g) le entrate derivanti da attività di raccolta fondi.

3. È fatto divieto a "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.

4. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

Art. 36
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 37
Scioglimento

In caso di scioglimento di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste", per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 38
Composizione

1. Al momento dell'approvazione del presente Statuto le Associazioni provinciali già aderenti a "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste" sono:

1. Associazione commercianti al dettaglio;
2. Associazione macellai;
3. Federazione Aziende Italiane Grande Distribuzione FEDERDISTRIBUZIONE;
4. Sindacato tabaccai FIT;
5. Sindacato giornalai SNAG;
6. Associazione piccolo commercio FIVA;
7. Associazione farmacisti titolari FEDERFARMA;
8. Associazione dei distributori di carburanti e lubrificanti FIGISC;
9. Associazione Caffé Trieste;
10. Associazione commercianti all'ingrosso di merci varie;
11. Associazione Food and Beverage Gros;
12. Associazione dei commercianti dei combustibili solidi, liquidi e gassosi;
13. Associazione dei commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, agrumi e della frutta secca FEDAGRO Mercati;
14. Associazione degli albergatori FEDERALBERGHI TRIESTE;
15. Associazione degli esercenti pubblici esercizi FIPE;
16. Federazione Italiana Associazione Imprese viaggi e turismo FIAVET;
17. Associazione "Bed & Breakfast in Italy - ospitalità nelle case in Friuli Venezia Giulia";
18. Associazione degli agenti e rappresentanti di commercio FNAARC;
19. Collegio degli agenti di affari in mediazione FIMAA;
20. Associazione degli spedizionieri del porto di Trieste;
21. Associazione degli agenti marittimi;
22. Associazione autorimesse;
23. FEDERSERVIZI;
24. Federazione regionale Imprenditori socio-assistenziali FISA;
25. Sindacato nazionale agenti di assicurazione SNAA;
26. Associazione Regionale degli Spedizionieri Doganali;
27. Federazione anziani del commercio 50 & più;
28. Associazione Antiquari del Friuli Venezia Giulia;
29. Associazione Commercianti ed Esercenti Pubblici Esercizi (ACEPE);
30. Assoghetto;
31. Confidi Trieste;
32. Associazione San Giacomo, il nostro, il Vostro rione;
33. Consorzio Centro in Via Insieme a Opicina.

2. L'Assemblea di "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Trieste"compila annualmente l'elenco aggiornato delle Associazioni aderenti che diventa parte integrante dello Statuto.

Art. 39
Rinvio

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

Terziaria Trieste Centro In Via Tempo on web 50&Più Fenacom Fondo Est Programma ARCO Home Feeling Eures
Presidenza e Direzione
Via S. Nicolò, 7 - 34121 - Trieste
tel. 040.7707366 - fax 040.7707361
Email - info@confcommerciotrieste.it
C.F. 80014390324
Confcommercio Trieste
Associazione sindacale aperta a tutti gli operatori del commercio,
del turismo e dei servizi, libera ed autonoma, il cui ruolo è quello di
tutelare l'attività e la professionalità degli operatori.
Orari
lun. mar. mer. giov. - 8.00-12.30 / 14.00-16.30
ven. 8.00-12.30
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