LEGGE TREMONTI-BIS ED AUTOMOBILI A CHILOMETRI ZERO: CHIARIMENTI

Riportiamo due risposte fornite da "Il Sole 24 Ore" di lunedì 7 gennaio 2002 nella rubrica "L'esperto risponde" riguardanti la possibilità di comprendere fra gli investimenti agevolabili per la Legge Tremonti-bis anche le automobili "a chilometri zero".

Pur in assenza, al momento, di un chiarimento da parte dell'Amministrazione Finanziaria in merito a particolari attestazioni da parte del venditore, viene indicata nelle risposte la possibilità di comprendere le automobili "a chilometri zero" fra gli investimenti che fruiscono della Legge Tremonti-bis, purché venga rispettato il requisito della novità, come di seguito definito: "il requisito della novità sussiste anche nel caso in cui l'acquisto del bene avvenga presso un soggetto che non sia né il produttore né il rivenditore, a condizione che il bene stesso non sia mai stato utilizzato (o dato ad altri in uso) né da parte del cedente, né da alcun altro soggetto, è necessario precisare che deve comunque trattarsi di beni per i quali il venditore non abbia fruito di agevolazioni."

In ogni caso viene suggerito di farsi rilasciare dal concessionario una dichiarazione dalla quale risulti che l'autoveicolo non è mai stato utilizzato e non ha concorso alla formazione della Tremonti-bis del soggetto cedente (il venditore).

Da ultimo ricordiamo che il costo sostenuto per l'acquisto dell'automobile è utilizzabile ai fini della Legge Tremonti-bis nella misura dell'80% rapportata ad un massimale di 50.000.000 di Lire (Euro 25.825,00), vale a dire fino a 40.000.000 di Lire (Euro 20.658,00).

Riportiamo le due risposte fornite da "l'esperto risponde" (n°110 e n°113):

N°110 In merito alla circolare 90/E del 17 ottobre 2001 relativa all'applicazione della Tremonti-bis, vorrei sapere se il requisito di novità per l'acquisto di un'automobile, da parte di un professionista, sussiste anche nel caso di un'auto a chilometri zero a condizione che il bene non sia stato utilizzato da altri o che altri non abbiano goduto di benefici fiscali sulla stessa, considerando che si tratta però di una seconda immatricolazione della stessa autovettura. Il limite è sempre pari alla metà di 35 milioni di Lire (Euro 18.075,99) in caso di uso promiscuo? Michele Cilli - GUIDONIA MONTECELIO

L'agenzia delle Entrate ha chiarito che per fruire dell'agevolazione (articolo 4, Legge 383/2001) il bene deve essere nuovo, ossia mai utilizzato prima da altri. Nell'ipotesi in cui l'impresa acquisti una autovettura a chilometri zero da una concessionaria è da ritenere che questo requisito sia soddisfatto a meno che la concessionaria non la abbia utilizzata per prove dei clienti, nel qual caso si deve ritenere usata. La concessionaria auto che è intestataria del veicolo dovrà rilasciare una apposita dichiarazione attestando che l'autovettura non è stata mai utilizzata.

N°113 In riferimento alle agevolazioni di cui alla Tremonti-bis, vorrei sapere se rientrano tra gli investimenti agevolabili anche le autovetture cosiddette "a chilometri zero". In caso affermativo, quali sono le cond