DL PNRR TER - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA

1. Contributo dell’Agenzia del demanio e del Ministero della difesa ai progetti PNRR (art. 15)

Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, l’articolo in esame prevede che l’Agenzia del demanio individui immobili di proprietà dello Stato inutilizzati, in gestione alla stessa Agenzia, che possano essere destinati ad alloggi o residenze universitarie e impianti sportivi, oggetto di finanziamento, anche parziale, con risorse del PNRR; alla copertura degli oneri per il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione di tali immobili, l’Agenzia può contribuire con investimenti propri sino al 30 per cento del quadro economico, anche in concorso con le risorse messe a disposizione da altre Pubbliche Amministrazione e avviando iniziative di partenariato pubblico-privato. Nel caso di impianti sportivi, l’Agenzia può altresì contrarre finanziamenti con l’Istituto per il credito sportivo e stipulare intese con lo stesso al fine di facilitare il cofinanziamento degli interventi; detto Istituto, inoltre, assiste l’Agenzia nelle valutazioni di sostenibilità economico-finanziaria e fattibilità tecnico-economica dei progetti.

Il medesimo articolo prevede anche che il Ministero della difesa individui beni del demanio militare, o comunque in uso allo stesso Ministero, da destinare alla realizzazione di interventi di protezione ambientale, opere di edilizia residenziale pubblica per il personale e impianti sportivi utilizzando, anche parzialmente, le risorse del PNRR qualora risultino coerenti con gli obiettivi del Piano stesso e conformi ai relativi principi di attuazione.

2. Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di beni culturali (art. 46)

La misura stabilisce che gli interventi finanziati con le risorse del PNRR e PNC che interessano immobili tutelati ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), di proprietà pubblica e con destinazione ad uso pubblico, sono consentiti – previa segnalazione alla competente Soprintendenza – qualora si tratti di opere di manutenzione ordinaria, così come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell’edilizia), e tali da non comportare modifiche delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti.

La Soprintendenza competente per territorio, qualora riscontri carenza di requisiti e presupposti, può vietare il proseguimento dell’attività e ordinare la rimozione di eventuali effetti dannosi entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, fatta salva comunque la possibilità per la Soprintendenza di procedere, anche decorso tale termine, in presenza delle condizioni per l’annullamento d’ufficio di cui all’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in caso di attestazioni false e non veritiere.

Il medesimo articolo introduce anche delle novelle al Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). In particolare: viene stabilito che le funzioni di tutela del patrimonio culturale siano esercitate dalle Soprintendenze in conformità a criteri omogenei e priorità fissate dal Ministero stesso; viene accelerato il procedimento di verifica dell’interesse culturale che deve essere concluso entro 90 giorni invece che 120 giorni, come ad oggi previsto; viene disposto che, in caso di inerzia nell’adozione del provvedimento conclusivo di verifica dell’interesse culturale, il potere sia attributo al Direttore generale competente per materia, del Ministero della Cultura, che provvede entro i successivi 30 giorni.