DL PNRR TER - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

1. Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori (art. 8, commi da 7 a 12)

La norma dispone, al comma 7, la costituzione, presso il Ministero del turismo, di una nuova direzione generale il cui compito è quello di garantire l’attuazione delle riforme e la realizzazione degli investimenti previsti alla Missione 1, Componente 3 “Turismo e Cultura” del PNRR, di titolarità del Ministero stesso. La direzione è articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale. Viene conseguentemente previsto, ai commi 8 e 9, l’incremento della dotazione organica del Ministero.

Al fine di assicurare il supporto e l’assistenza tecnica necessari per la realizzazione degli investimenti di cui alla medesima Missione e Componente, viene altresì disposto, al comma 10, che l’incremento dei limiti percentuali sulla dotazione effettiva per il conferimento di incarichi dirigenziali previsto - per il solo anno 2021 - all’articolo 7, comma 13, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, venga esteso fino a tutto l’anno 2026.

I commi 11 e 12 prevedono in merito alla copertura di spesa necessaria per gli interventi dianzi descritti.