DL PNRR TER - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

1. Semplificazioni procedurali infrastrutture ferroviarie commissariate (art. 32)

Relativamente ai progetti di infrastrutture ferroviarie, per le quali sono stati nominati dei Commissari straordinari (articolo 4 decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55), si dispone che l’approvazione da parte di questi ultimi possa avere ad oggetto anche il progetto di fattibilità tecnica ed economica, a condizione che quest’ultimo presenti i contenuti essenziali indicati dal provvedimento del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici, emanato ai sensi dell’articolo 48, comma 7, decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. In tale circostanza, la stazione appaltante pone a base di gara direttamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dal Commissario straordinario, d’intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti.

 

2. Semplificazioni procedurali interventi Ministero Infrastrutture e Trasporti (art. 33, commi 1 e 5)

Vengono estese a tutti gli interventi di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, finanziati anche parzialmente con risorse del PNRR, del PNC e dei fondi strutturali europei, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connessi, le semplificazioni procedurali introdotte dall’articolo 44 del decreto-legge sulla governance del PNRR (decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) esclusivamente per le opere prioritarie di cui all’Allegato IV del medesimo decreto.

Per tutti i citati interventi, si introducono ulteriori disposizioni semplificatorie. Tra di esse, si segnalano in particolare: la semplificazione e la velocizzazione della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, la semplificazione dell’istanza di valutazione di impatto ambientale, l’acquisizione esclusiva nel corso della conferenza dei servizi delle valutazioni di assoggettabilità alla verifica preventiva dell’interesse archeologico, la semplificazione delle procedure per superare gli eventuali dissensi in sede di Conferenza di servizi, la velocizzazione delle procedure per l’adozione, da parte del Comitato Speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, delle modifiche del progetto di fattibilità.

Si dispone, inoltre, che i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi agli interventi prioritari del PNRR, di cui al citato allegato IV del decreto, possano essere finanziati entro il limite massimo dell’1 per cento del costo dell’intervento, a valere sulle risorse del quadro economico dell’opera. Vengono, inoltre, definite le modalità di approvazione delle varianti da apportare ai progetti, approvati secondo le procedure del richiamato articolo 44 del decreto-legge sulla governance del PNRR (decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), sia in fase di redazione dei successivi livelli progettuali, sia in fase di realizzazione delle opere.

Con specifico riferimento alle infrastrutture autostradali di preminente interesse nazionale, di cui all’allegato IV bis del decreto-legge sulla governance del PNRR (decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), viene precisata la documentazione da trasmettere, ai fini del procedimento di approvazione, prevedendo che i progetti debbano essere accompagnati da una relazione sul quadro conoscitivo a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali con le normi vigenti e sulla presenza dei requisiti per garantire la cantierizzazione e la manutenibilità delle opere, da redigere secondo le apposite Linee Guida, che saranno adottate con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Si prevede, inoltre, che il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nel formulare il prescritto parere, si debba esprimere esclusivamente sui richiamati aspetti progettuali di tale relazione corredata al progetto.

Infine, per la realizzazione della strada statale n. 38 Variante di Tirano, Lotto 4 Nodo di Tirano compreso tra lo Svincolo di Bianzone e Campone in Tirano (SO), si dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, venga nominato un Commissario straordinario.

Il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'atto di nomina, provvederà alla rimodulazione del cronoprogramma dei lavori e assumerà tutte le iniziative necessarie per assicurare la loro esecuzione e messa in esercizio antecedentemente all'avvio dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026.

 

3. Interventi infrastrutturali finanziati con il fondo di Sviluppo e Coesione (art. 53)

Si prevede che, nell’ambito degli interventi infrastrutturali del Fondo di Sviluppo e Coesione, che sono stati definanziati, per mancato rispetto dei previsti termini, il Dipartimento per le politiche di coesione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provveda all’individuazione degli interventi con un maggiore livello di avanzamento. A seguito di tale istruttoria, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, provvederà poi all’assegnazione delle risorse necessarie al completamento di detti interventi a valere sulle risorse disponibili del Fondo sviluppo e coesione del ciclo di programmazione 2021-2027, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio.