DL PNRR TER - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE

1. Disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza (art. 17)

Coerentemente con l’impianto del decreto, che mira a non pregiudicare il perseguimento degli obiettivi del PNRR, l’articolo 17 proroga gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui all'art. 3, comma 1, lettere cccc) («strumenti di acquisto», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo) e dddd) («strumenti di negoziazione», strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo) del codice dei contratti pubblici (di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), già in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 30 giugno 2023.

La proroga vale fino all’aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023 e non può eccedere, anche tenuto conto delle eventuali precedenti proroghe, il 50 per cento del valore iniziale della convenzione o dell’accordo quadro.

Il comma 2 amplia le possibilità dei comuni non capoluogo di provincia di acquisire forniture, servizi e lavori anche da stazioni appaltanti qualificate e da società in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi.

I commi 3 e 4 incrementano del 50 per cento gli importi e i quantitativi massimi complessivi delle convenzioni e accordi stipulati da Consip S.p.A. al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione al sub investimento “M6C2-1.1.1, Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione”. Tali incrementi sono autorizzati:

a) se funzionali alla realizzazione delle condizionalità previste dalla milestone M6C2-7;

b) purché si tratti di convenzioni o accordi quadro diversi da quelli di cui sia stato autorizzato l’incremento da precedenti disposizioni di legge;

c) esclusivamente per le amministrazioni attuatrici del sub investimento “M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione”;

d) nel limite della misura massima del finanziamento riconosciuto all’investimento ai sensi del decreto del Ministero della salute del 21 giugno 2022 di approvazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e dei relativi Piani operativi regionali.

 

2. Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, nonché di digitalizzazione dei procedimenti (art. 18)

Il comma 1 mira a semplificare gli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione PNRR prevedendo che le disposizioni relative al rilascio da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) di pareri tecnici sugli schemi di contratti e accordi quadro da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica, non si applichino in relazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 dell’articolo 53 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ritenute strategiche per assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal PNRR.

Il comma 2 impone di non conservare dati attinenti a ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, difesa civile e soccorso pubblico, indagini preliminari, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria o dati coperti da segreto nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati.

I commi successivi dell’articolo 18 rimuovono gli ostacoli amministrativi che rallentano la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica (es. cavi in fibra ottica), prevedendo anche la digitalizzazione delle comunicazioni procedimentali.