DL PNRR TER - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRISI DI IMPRESA

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRISI DI IMPRESA

1. Misure per incentivare l’accesso alla composizione negoziata (art. 38)

L’articolo 38 modifica la disciplina contenuta nel codice della crisi di impresa, come modificato da ultimo con decreto legislativo 17 giugno 2022, n.83 (cfr nota n. 32 del 1° settembre 2022) nell’ottica di incentivare l’accesso allo strumento della composizione negoziata della crisi, nell’ottica di superare le difficoltà legate alla gestione del debito verso l’Erario o enti pubblici ed introdurre ulteriori vantaggi ai creditori che partecipano alle trattative.

In particolare, vengono aumentate, da un massimo di 72 ad un massimo di 120, le rate mensili del piano di rateazione che l’Agenzia delle entrate può concedere, ai sensi dell’articolo 25-bis, comma 4 del codice della crisi in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa rappresentata nell’istanza depositata dall’imprenditore e sottoscritta dall’esperto. La rateazione rimane subordinata alla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto, concluso dall’imprenditore con uno o più creditori, che produce l’effetto della riduzione alla misura legale degli interessi che maturano sui debiti tributari, o dell'accordo che produce gli stessi effetti del piano attestato di risanamento.

Vengono inoltre agevolati i creditori che, a seguito delle trattative, abbiano raggiunto un accordo con i debitorI volto alla riduzione dei propri crediti, consentendo la possibilità di emettere la nota di variazione in diminuzione dell’IVA, già prevista dall’articolo 26, comma 3-bis del d.P.R. 26 ottobre 1072, n.633, per le procedure concorsuali e per i piani attestati di risanamento. La disposizione collega i suoi effetti alla pubblicazione del contratto o dell’accordo nel registro delle imprese e non all’omologazione da parte del tribunale che non è sempre presente per tutti gli esiti della composizione negoziata in oggetto.

Al fine di accelerare l’accesso alla composizione negoziata, si prevede al comma 3 dell’articolo in esame la possibilità per l’imprenditore di depositare, al momento della presentazione dell’istanza di accesso - in luogo delle certificazioni previste dall’articolo 17, comma 3, lettere e), f) e g) - una dichiarazione sostitutiva del certificato unico dei debiti tributari, della situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle entrate-Riscossione e del certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi, con la quale attesta di avere richiesto, almeno dieci giorni prima della presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto, le certificazioni medesime. Tale previsione si applica a tutte le istanze presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto (25 febbraio 2023) e a quelle presentate fino al 31 dicembre 2023.

Si dispone, infine, il rinvio di diciotto mesi a partire dall’entrata in vigore del presente decreto (25 febbraio 2023) dell’applicabilità dell’articolo 199 comma 1 del codice della crisi ai sensi del quale il domicilio digitale di ciascuna procedura di liquidazione giudiziale sia assegnato dalla cancelleria al momento della pubblicazione della sentenza che apre la liquidazione giudiziale stessa.