DECRETO SOSTEGNI - Focus Lavoro & Welfare

LAVORO & WELFARE

 

NUOVE MISURE IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica possono richiedere:

  • il trattamento di integrazione salariale CIGO per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021;
  • l’Assegno Ordinario e la CIGD per una durata massima di 28 settimane tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

L’accesso ai predetti trattamenti è consentito senza il riconoscimento di un contributo addizionale e per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto in commento.

Il termine per la presentazione delle domande è confermato entro la fine del mese successivo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di scadenza è fissato entro la fine del mese successivo la data di entrata in vigore del decreto Sostegni.

Viene confermato il blocco generalizzato dei licenziamenti economici individuali e collettivi fino al 30 giugno 2021.

Il divieto di licenziamento non si applica:

  • nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento Naspi;
  • i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione.

 

MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ

Prorogata al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori fragili al ricovero ospedaliero laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile.

Viene prorogata inoltre la possibilità, per i lavoratori fragili, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile fino al 30 giugno 2021, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NASPI

Prorogata fino al 31 dicembre 2021 l’indennità di disoccupazione Naspi anche se in assenza del requisito dei 30 giorni di effettivo lavoro del lavoratore che intende accedere al trattamento nei 12 mesi precedenti il periodo di disoccupazione.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGA O RINNOVO DEI CONTRATTI A TERMINE

Prorogata al 31 dicembre 2021 la possibilità di rinnovare o prorogare per un massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti a termine in assenza di causali, fermo restando il limite di durata massima di 24 mesi.

Le deroghe hanno efficacia a far data dall’entrata in vigore del decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

 

FONDO AUTONOMI E PROFESSIONISTI

Viene incrementato da 1.000 a 2.500 milioni di euro per l’anno 2021 il “Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti”.

Beneficiari della disposizione sono i lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps o alle Casse di previdenza obbligatoria, nonché i soggetti iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago, tra le quali rientra la Gestione degli Esercenti attività.

L’accesso è subordinato alla percezione, nel periodo di imposta 2019, di un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e al calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019.

Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).

Si resta in attesa dei decreti che definiranno le procedure per accedere alla misura.

 

INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI, DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT

 

  1. Lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali, altri lavoratori dipendenti e autonomi e lavoratori dello spettacolo: erogazione una tantum di un’ulteriore indennità, pari 2.400 euro, in favore dei beneficiari dell’indennità disciplinata dal Decreto Ristori per i dipendenti stagionali, dei dipendenti a tempo determinato e dei lavoratori in somministrazione del settore turismo e degli stabilimenti termali, nonché dei lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del COVID-19 e dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo.
  2. Dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore turismo e degli stabilimenti termali: riconoscimento di un’indennità onnicomprensiva di 2.400 euro a beneficio dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali nonché dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali. L’erogazione di tale indennità è subordinata alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, allo svolgimento della prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel suddetto periodo e alla non titolarità di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del decreto.
  3. Dipendenti a tempo determinato del settore turismo e degli stabilimenti termali: erogazione di un’indennità onnicomprensiva di 2.400 euro per i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali che risultino cumulativamente:
    1. titolari tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giorni;
    2. titolari, nell’anno 2018, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale, nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
    3. non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente, alla data di entrata in vigore del decreto.
  4. Lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del COVID-19: concessione di un’indennità onnicomprensiva di 2.400 euro a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi di seguito specificati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:
    1. lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nello stesso periodo;
    2. lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto;
    3. lavoratori autonomi, privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che, nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
    4. incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione Separata INPS alla data di entrata in vigore del decreto in commento e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
  5. Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo: riconosciuta un’indennità onnicomprensiva di 2.400 euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati a tale Fondo, dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto, cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro – purché non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità. L’indennità onnicomprensiva è riconosciuta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto, con un reddito 2019 non superiore a 35.000 euro.

 

Tutte le indennità in argomento, che non concorrono alla formazione del reddito, non sono cumulabili tra loro mentre risultano cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità. È fissato al 30 aprile 2021 il termine ultimo per la presentazione delle domande di accesso, secondo il modello e le modalità che saranno stabilite dall’Inps.

Si rimanda al testo completo del decreto, allegato, per ulteriori approfondimenti.

Decreto Sostegni
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