Decreto Sostegni - Focus Fiscalità d'Impresa

FISCALITÀ D’IMPRESA

 

PROROGA TERMINI PRECOMPILATA IVA

 

Rinviati i termini per la messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate, in forma sperimentale, delle bozze dei registri IVA, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e della dichiarazione annuale Iva precompilate e in particolare

  • a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021 (anziché dal 1° gennaio 2021), le bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA;
  • a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 (anziché dal 1° gennaio 2021), la bozza della dichiarazione annuale IVA.

 

PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

 

Prevista un’ulteriore proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione, ed in particolare con riferimento alle entrate tributarie e non, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo compreso dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 (anziché dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021), derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere, quindi, eseguiti in unica soluzione entro sessanta giorni dal nuovo termine del periodo di sospensione.

Viene poi prevista una nuova proroga dei termini relativi al pagamento delle rate delle definizioni agevolate (c.d. “rottamazione ter” e “saldo e stralcio”). In particolare, tali definizioni agevolate mantengono la propria efficacia qualora il versamento delle rate, scadenti nell’anno 2020 e di quelle scadenti entro il 31 luglio 2021, venga effettuato integralmente:

  • entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre del 2020;
  • entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio del 2021.

Con riferimento ai predetti versamenti, non si verifica l’inefficacia della definizione agevolata se il versamento è effettuato entro 5 giorni dalla scadenza della rata.

A fronte dell’ampliamento del periodo di sospensione al 30 aprile 2021, la disposizione dettata dalla lett. d), del comma 1, interviene, infine, sulla disciplina della proroga dei termini di notifica, decadenza e prescrizione dei carichi affidati all’agente della riscossione. Per quanto riguarda i carichi relativi alle entrate tributarie e non, affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino al 31 dicembre 2021, viene prevista la proroga di:

  • 12 mesi, relativamente al termine di notifica della cartella di pagamento ai fini del diritto di discarico per inesigibilità delle somme iscritte a ruolo (art. 19, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 112/1999);
  • 24 mesi relativamente ai termini di decadenza e prescrizione riguardanti le stesse entrate.

Tale proroga si applica, inoltre, anche ai carichi affidati dopo il 31 dicembre 2021, relativi ai seguenti atti:

  • dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di
  • liquidazione;
  • dichiarazioni dei sostituti d'imposta, presentate nell'anno 2017;
  • dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale.

 

PROROGA OBBLIGHI ACCANTONAMENTI DERIVANTI DA PIGNORAMENTI PRESSO TERZI

 

È differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2021, il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall'agente della riscossione, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità̀ relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

 

ANNULLAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

 

Viene disposto l’automatico annullamento di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a cinquemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, anche se già ricompresi nelle definizioni agevolate cd. “Rottamazione-ter” e “Saldo e Stralcio”.

Lo stralcio riguarda solo per i debiti riguardanti le persone fisiche, nonché i soggetti diversi dalle persone fisiche, che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Sono esclusi dallo stralcio i debiti riguardanti:

  • le risorse proprie dell’Unione Europea;
  • l’IVA riscossa all'importazione;
  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Si resta in attesa del decreto attuativo.

 

ULTERIORI INTERVENTI FISCALI DI AGEVOLAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE CONNESSI ALL’EMERGENZA COVID-19

 

  1. Definizione agevolata per operatori economici che hanno subito una grave perdita di fatturato

Viene introdotta una definizione agevolata per gli operatori economici che, a causa del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno subìto una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto all’anno precedente. Oggetto della definizione sono le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative:

  • al periodo di imposta 2017 (dichiarazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione in vigore, ex art. 157 decreto Rilancio);
  • al periodo di imposta 2018 (dichiarazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021).

Possono fruire della definizione agevolata i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto.

Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva si considera l’ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2020, da presentare entro il termine del 30 novembre 2021.

I soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d’affari o dei ricavi o compensi saranno individuati direttamente dall’Agenzia delle Entrate alla luce dei dati contenuti nelle predette dichiarazioni.

In caso di adesione, la definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive, secondo le ordinarie modalità di riscossione delle somme dovute a seguito di controlli automatici.

In caso di mancato pagamento alle prescritte scadenze, anche parziale, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Nell’ipotesi di versamento di somme fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi della disciplina in esame, anche anteriormente alla definizione, dette somme rimangono definitivamente acquisite e non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.

Relativamente alle dichiarazioni presentate nel 2019, viene disposta la proroga di un anno dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, in deroga ai principi dettati dallo Statuto del Contribuente in tema di efficacia temporale delle disposizioni tributarie.

La disciplina in esame si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.

Viene disposto, infine, che l’attività di controllo della coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA, sospesa per effetto del decreto “Rilancio” (art. 157, comma 2, lettera c), riprende a decorrere dalle comunicazioni dei dati relativi al terzo trimestre 2020.

 

  1. proroga della compensazione tra credito di imposta e debito iscritto a ruolo

Viene estesa fino al 30 aprile 2021 anche la sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, già prevista per tutto il 2020 dall’articolo 145 del decreto “Rilancio”.

 

  1. proroga della sospensione della notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione dell’autorizzazione ammnistrativa all’esercizio dell’attività o iscrizione ad albi e ordini professionali

Prorogato al 31 gennaio 2022 il periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività o iscrizione ad albi e ordini professionali, da parte degli uffici degli enti impositori, disposto inizialmente fino al 31 maggio 2020, dall’art. 67 del decreto “Cura Italia”, e differito, successivamente, al 31 gennaio 2021, dall’art. 151 del decreto “Rilancio”. Le misure riguardano la contestazione di più violazioni degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi.

 

  1. codice della crisi di impresa: differimento delle segnalazioni da parte dell’Agenzia delle entrate - Allerta esterna

Viene differita di un anno la decorrenza dell’obbligo previsto a carico dell’Agenzia delle Entrate, di comunicare al debitore la sussistenza di una posizione debitoria con riferimento alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre dell’anno d’imposta successivo alla data di entrata in vigore del codice della crisi di impresa (1 settembre 2021). Tali attività di comunicazione e segnalazione, pertanto, potranno essere svolte a decorrere dalla liquidazione periodica Iva relativa al primo trimestre dell’anno 2023.

 

  1. Proroga dei termini per il versamento dell’imposta sui servizi digitali e per la presentazione della

Prorogati i termini per il versamento dell’imposta sui servizi digitali e per la presentazione della relativa dichiarazione. In particolare, il termine di versamento dell’imposta viene fissato al 16 maggio (rispetto al termine previsto del 16 febbraio) e quello di presentazione della dichiarazione al 30 giugno (rispetto al termine del 31 marzo) dell’anno solare successivo a quello in cui si verifica il presupposto d’imposta.

I nuovi termini del 16 maggio e del 30 giugno si applicano, anche in fase di prima applicazione relativamente alle operazioni imponibili nell’anno 2020, rispetto ai termini del 16 marzo 2021 e del 30 aprile 2021, previsti dalla legge di conversione del decreto “Milleproroghe”.

 

  1. Proroga dei termini di conservazione delle fatture elettroniche

Prorogati di tre mesi i termini ordinariamente previsti per la conservazione delle fatture elettroniche relative al periodo d’imposta 20195. La proroga è motivata dalla circostanza che l’obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati è stato introdotto a decorrere dalle operazioni effettuate il 1° gennaio 2019, per cui è la prima volta che occorre procedere alla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse e ricevute nel periodo d’imposta. Per effetto della disposizione in esame, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la conservazione delle fatture elettroniche è considerata, pertanto, tempestiva se effettuata, al massimo, nei sei mesi successivi al termine di presentazione della relativa dichiarazione annuale in cui gli stessi sono epilogati. In sostanza, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la conservazione dei documenti informatici in esame è considerata tempestiva se effettuato, al massimo, entro il 10 giugno 2021 (i.e.: entro i sei mesi successivi al 10 dicembre 2020, quale ultimo termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi).

 

  1. Proroga di termini relativi alla dichiarazione precompilata

Con riferimento ai termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata, è stato disposto il differimento dal 16 marzo al 31 marzo 2021:

  • del termine per l’invio, da parte dei sostituti d’imposta, delle certificazioni uniche e, con esso, anche il termine per la scelta, da parte del sostituto, del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni;
  • del termine entro cui i sostituti d’imposta devono consegnare le certificazioni uniche agli interessati;
  • del termine entro cui effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni.

Viene, infine, spostato, dal 30 aprile al 10 maggio 2021, il termine entro cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione del redditi precompilata.

In sede di prima applicazione dell’imposta sui servizi digitali, il decreto legge 15 gennaio 2021, n. 3 - confluito nella legge di conversione al decreto legge “Milleproroghe” - ha previsto che l’imposta dovuta venga versata entro il 16 marzo 2021 (in luogo del termine a regime del 16 febbraio) e la relativa dichiarazione presentata entro il 30 aprile 2021 (in luogo del 31 marzo).

 

  1. Proroga di misure di sostegno a favore di pubblici esercizi e commercio aree pubbliche

Prorogate alcune misure di sostegno già adottate dall’art. 9- ter del Decreto Ristori in favore dei pubblici esercizi e degli esercenti attività di commercio su aree            pubbliche, al fine di contenere gli effetti negativi conseguenti al protrarsi dell'emergenza da COVID19. Con riferimento alle imprese di pubblico esercizio,titolari  di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, è prevista la proroga dell’esonero, dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021, dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari (cd. “Canone Unico”).

L’agevolazione si applica alle seguenti tipologie di esercizi:

  1. esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
  2. esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
  3. esercizi di cui ai precedenti punti, in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
  4. esercizi per la somministrazione di bevande, con esclusione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Contestualmente viene prorogato l’esonero dal pagamento, per il medesimo periodo dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021, del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in favore dei titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Si rimanda al testo completo del decreto, allegato, per ulteriori approfondimenti.

DL Sostegni
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