Decreto “Aiuti-Quater” – nota tecnica DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

1. Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti (art. 2)

Vengono - nel corso dell’iter di conversione - rimodulate le proroghe delle riduzioni delle accise sui carburanti originariamente disposte dall’articolo 2, in coerenza con quanto successivamente disposto dall’articolo 1 del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, - - sul cui testo si è riferito con nota n. 41 del 22 novembre 2022 – e che è ora confluito nella legge di conversione in esame.

Si ricorda che per effetto di tale disposizione, nel mese di dicembre sono state limitate le riduzioni delle accise sui carburanti ed è stato reintrodotto il beneficio del “gasolio commerciale”.

2. Misure di sostegno per fronteggiare i costi dell’energia (art. 3-bis, commi 2 e 5)

L’articolo 3-bis - introdotto nel corso dell’iter di conversione - recepisce integralmente i contenuti dell’articolo 2 del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, in materia di sostegni per fronteggiare i costi dell’energia – sul cui testo si è riferito con nota n. 41 del 22 novembre 2022 - e che è ora confluito nella legge di conversione in esame.

La richiamata disposizione ha, in particolare:

1. incrementato di 320 milioni di euro per l’anno 2022 il fondo in favore del trasporto pubblico locale con oneri di servizio pubblico, per riconoscere un contributo per l'incremento di costo sostenuto dalle imprese, per l'acquisto dell’energia elettrica e del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto;

2. autorizzato complessivamente la spesa, per l’anno 2022, di 176 milioni di euro in favore della società ANAS S.p.a., per compensare i maggiori oneri derivanti dall’incremento dei costi per l’illuminazione pubblica delle strade e per altre attività di gestione connesse all’aumento delle strade di competenza.

 

3. Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale (art. 7-bis)

L’articolo 7-bis – introdotto nel corso dell’iter di conversione - modifica quanto disposto in materia di ripartizione del fondo per le risorse del trasporto pubblico locale tra le regioni dall’articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

In particolare, vengono riformulati i criteri da considerare per l’assegnazione ad ogni regione della propria quota. In ogni caso, la singola quota per ente territoriale non potrà essere inferiore all’ammontare relativo all’anno 2020.

Entro il 31 luglio 2023, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, saranno definiti gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi al fine della ripartizione del Fondo.

 

4. Disposizioni per il contrasto della crisi energetica nella filiera di distribuzione automobilistica (art. 7-ter)

L’articolo 7-ter – introdotto nel corso dell’iter di conversione - modifica la disciplina in materia di accordi verticali tra il costruttore automobilistico o l’importatore e i singoli distributori, atti a regolare le modalità di vendita, i limiti del mandato, le rispettive assunzioni di responsabilità e la ripartizione dei costi connessi alla vendita, introdotta dall’articolo 7-quinquies del decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108.

In particolare, si prevede che tale disciplina si applichi anche agli accordi verticali ricondotti allo schema del contratto di agenzia o di concessione di vendita o di commissione.

Inoltre, si stabilisce che gli accordi tra il costruttore o l’importatore e il distributore autorizzato possono essere a tempo indeterminato oppure a termine, e, in quest’ultimo caso, con durata minima di cinque anni. Per gli accordi a tempo indeterminato, il termine di preavviso scritto fra le parti per il recesso viene fissato in due anni.

Si stabilisce, infine, che la disciplina degli accordi verticali, recata dal citato articolo 7-quinquies, come modificato dal testo in commento, non è derogabile tra le parti.

 

5. Autodromo di Monza (art. 10, comma 3-bis)

Al fine di velocizzare l’esecuzione dei lavori di ammodernamento dell’Autodromo di Monza per lo svolgimento dei Gran Premi di Formula 1, ritardati dagli effetti del caro energia e del caro materiali, il comma 3-bis dell’articolo 10 – introdotto nel corso dell’iter di conversione - dispone, in considerazione della complessità degli interventi da realizzare, la convocazione della Conferenza di servizi, di cui all’articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.