Decreto “Aiuti-Quater” – nota tecnica DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO

1. Garanzia SACE su interventi con Superbonus (art. 9, comma 4-quater)

Il comma 4-quater - inserito nel corso dell’iter di conversione - prevede che la SACE S.p.A. possa garantire i prestiti concessi alle imprese per rendere liquidi i crediti acquisiti per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus.

In particolare, la norma prevede che la SACE può concedere le garanzie di cui all’articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia. Tali imprese devono rientrare nelle categorie dei codici ATECO 41 (costruzione di edifici residenziali e non residenziali) e 43 (lavori di costruzione specializzati) e realizzare interventi in edilizia rientranti nella disciplina prevista del superbonus.

La norma precisa, inoltre, che i crediti d’imposta di cui agli articoli 119 (incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) e 121 del decreto “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) eventualmente maturati dall’impresa alla data del 25 novembre 2022, possono essere considerati dalla banca o dall’istituzione che eroga il finanziamento quale parametro ai fini della valutazione del merito di credito dell’impresa che richiede il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali.