DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER LA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELLE DELEGHE DI PAGAMENTO (MODELLO F24)

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2018

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2018, sono stati individuati i criteri di rischio per selezionare, in via automatizzata, i modelli F24 da sottoporre alla verifica delle strutture territorialmente competenti dell’Agenzia delle entrate, definendo la procedura per sospenderne l’esecuzione, ai fini del controllo dell’utilizzo del credito. Come noto, infatti, il comma 49-ter dell’art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dall’art. 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d’imposta, prevede che l’Agenzia delle entrate possa sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento, di cui agli articoli 17 e seguenti del D.Lgs.9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio. Se all’esito del controllo automatizzato, il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero sono decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data indicata nel file inviato; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.